Commission Implementing Regulation (EU) No 174/2014 of 25 February 2014 on amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code as regards the identification of persons in the context of AEO Mutual Recognition Agreements Text with EEA relevance

Published date26 February 2014
Subject MatterCommon customs tariff,Customs Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 056, 26 February 2014
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26.2.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 56/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 174/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2014

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, per quanto riguarda l’identificazione delle persone nell’ambito degli accordi di riconoscimento reciproco degli AEO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1) L’Unione riconosce i programmi di associazione commerciale di alcuni paesi terzi che sono stati sviluppati conformemente al SAFE (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell’Organizzazione mondiale delle dogane. Di conseguenza, l’Unione concede agevolazioni agli operatori economici di un paese terzo aderenti ad un programma di partenariato commerciale promosso dalle autorità doganali di tale paese.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 58/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2) ha introdotto modalità per indicare, nelle dichiarazioni sommarie di entrata, gli speditori che beneficiano della qualifica di aderenti ad un programma di partenariato commerciale.
(3) È necessario estendere l’obbligo di comunicare un numero di identificazione per migliorare l’analisi dei rischi identificando il trasportatore nella forma codificata nella dichiarazione sommaria di entrata.
(4) Al fine di concedere le agevolazioni pertinenti agli operatori diversi dallo speditore indicati in una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita o in una dichiarazione doganale sostitutiva è necessario adattare gli allegati 30 bis, 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) per poter inserire il numero d’identificazione unico del paese terzo di tali operatori, che detto paese ha comunicato all’Unione. Può essere indicato tale numero anziché il numero EORI dell’operatore interessato.
(5) Nell’allegato 30 bis è necessario apportare precisazioni riguardanti l’uso del nome e dell’indirizzo, o dei codici numerici destinati a identificare le parti.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1) all’articolo 4 terdecies, paragrafo 3, sono aggiunte le seguenti lettere:
«f) funge da trasportatore, ai sensi dell’articolo 181 ter, in caso di trasporto marittimo, trasporto per vie navigabili interne o trasporto aereo, a meno che non disponga di un numero di identificazione unico del paese terzo, assegnato nell’ambito di un programma di partenariato commerciale del paese terzo riconosciuto dall’Unione; questa disposizione si applica fatto salvo quanto disposto alla lettera b);
g) funge da trasportatore collegato al sistema doganale e chiede di ricevere una delle notifiche di cui all’articolo 183, paragrafi 6 e 8, o all’articolo 184 quinquies, paragrafo 2.»
2) l’allegato 30 bis è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
3) l’allegato 37 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
4) l’allegato 38 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2) GU L 21 del 24.1.2013, pag. 19.

(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Nell’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 la sezione 4, «Note esplicative dei dati», è modificata come segue:

1) la nota esplicativa relativa al dato «Speditore» è sostituita dalla seguente: «Speditore La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato. Dichiarazioni sommarie di uscita: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI dello speditore non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l’indirizzo completo di quest’ultimo. Se i dati necessari per una dichiarazione sommaria di uscita figurano in una dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 182 ter, paragrafo 3, del codice e dell’articolo 216 del presente regolamento, questo dato corrisponde al dato
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