Commission Implementing Regulation (EU) 2016/145 of 4 February 2016 adopting the format of the document serving as evidence for the permit issued by the competent authorities of Member States allowing establishments to carry out certain activities concerning invasive alien species of Union concern pursuant to Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council

Published date05 February 2016
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 30, 5 February 2016
L_2016030IT.01000101.xml
5.2.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/145 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2016

che adotta il formato del documento che funge da prova per l'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro che abiliti gli istituti a svolgere talune attività in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale a norma del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1143/2014 dispone che la Commissione adotti il formato del documento che funge da prova per l'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri per svolgere attività di ricerca o conservazione ex situ in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, conformemente a quanto disposto all'articolo 8. Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche a fini di produzione scientifica e conseguente uso medico.
(2) Le autorizzazioni possono altresì essere rilasciate dagli Stati membri, in casi eccezionali e per motivi di interesse generale imperativo, per svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1, previa autorizzazione della Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, tali autorizzazioni devono essere rilasciate a norma dell'articolo 8, paragrafi da 4 a 8. Di conseguenza, ai fini di entrambi gli articoli 8 e 9, è obbligatorio usare lo stesso formato per il documento che funge da prova per le autorizzazioni.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le specie esotiche invasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il formato del documento che funge da prova per l'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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