Commission Implementing Regulation (EU) 2021/166 of 10 February 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1368 as regards the extension of the national programmes in the apiculture sector

Published date11 February 2021
Date of Signature10 February 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 048, 11 February 2021
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11.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 48/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/166 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 per quanto riguarda la proroga dei programmi nazionali nel settore dell’apicoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 57, primo comma, lettera c), e l’articolo 223, paragrafo 3, primo comma, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione (2) stabilisce le norme per la notifica, l’approvazione e la modifica dei programmi apicoli nazionali.
(2) A norma del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i programmi nazionali elaborati per il periodo dal 1o agosto 2019 al 31 luglio 2022 devono essere prorogati fino al 31 dicembre 2022.
(3) Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (4) fissa il massimale annuale per il Fondo europeo agricolo di garanzia («FEAGA»). Nei limiti di tale massimale il Fondo finanzierà il contributo dell’Unione ai programmi apicoli, con effetto a partire dal 2021. L’importo totale previsto nel quadro finanziario pluriennale per il FEAGA comprende un innalzamento a 60 milioni di EUR all’anno per i programmi apicoli.
(4) Gli Stati membri dovrebbero modificare i rispettivi programmi nazionali per tener conto della proroga e dell’aumento del bilancio per il settore dell’apicoltura. Entro il 15 marzo 2021 gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i programmi modificati che devono essere approvati.
(5) Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, i pagamenti relativi alle misure attuate dal 1o agosto 2022 al 31 dicembre 2022 dovrebbero essere versati ai beneficiari tra il 16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati
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