Date of Signature | 15 July 2021 |
Published date | 16 July 2021 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 253, 16 July 2021 |
16.7.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 253/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2021
che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 9, e l’articolo 39, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, solo i prodotti e le sostanze autorizzati ai sensi dell’articolo 24 di tale regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica, purché il loro uso sia stato autorizzato anche nella produzione non biologica in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione. La Commissione ha già valutato l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica sulla base degli obiettivi e principi previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (2). I prodotti e le sostanze selezionati sono stati successivamente autorizzati in condizioni specifiche dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (3) ed elencati in alcuni allegati di tale regolamento. Gli obiettivi e i principi previsti dal regolamento (UE) 2018/848 sono simili a quelli del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché è necessario garantire la continuità della produzione biologica, è opportuno includere tali prodotti e sostanze negli elenchi ristretti da redigere sulla base del regolamento (UE) 2018/848. |
(2) | Inoltre, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione e agli altri Stati membri fascicoli su taluni prodotti e sostanze, ai fini dell’autorizzazione e dell’inserimento negli elenchi da redigere in conformità di tale regolamento. |
(3) | In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte I, punto 1.10.2, del regolamento (UE) 2018/848, taluni prodotti e sostanze autorizzati possono essere utilizzati per proteggere i vegetali. A tale scopo la Commissione dovrebbe autorizzare sostanze attive da utilizzare in prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, e redigere l’elenco di tali sostanze attive. |
(4) | In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte I, punto 1.9.3, parte II, punto 1.9.1.2, lettera b), punto 1.9.2.2, lettera d), punto 1.9.3.2, lettera b), e punto1.9.5.2, lettera a), e parte III, punto 2.2.2, lettera c), punto 2.3.2 e punto 3.1.5.3, quarto paragrafo, secondo trattino, del regolamento (UE) 2018/848, taluni concimi, ammendanti e nutrienti possono essere utilizzati per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l’arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l’ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare concimi, ammendanti e nutrienti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne l’elenco. |
(5) | In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera i), e punto1.5.2.3, parte III, punto 3.1.3.1, lettera d), e parte V, punto 2.3 del regolamento (UE) 2018/848, è possibile utilizzare per l’alimentazione animale talune materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare le materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, nonché gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2018/848 e redigerne gli elenchi. |
(6) | Inoltre alcune materie prime per mangimi non biologiche sono direttamente autorizzate in conformità del regolamento (UE) 2018/848. Per ragioni di chiarezza, è inoltre opportuno elencare tali materie prime insieme alle materie prime autorizzate dal presente regolamento, facendo riferimento alle specifiche disposizioni del regolamento (UE) 2018/848. |
(7) | In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte I, punto 1.11, parte II, punti 1.5.1.6 e 1.5.1.7 e punto 1.9.4.4, lettera c), parte III, punto 3.1.4.1, lettera f), parte IV, punto 2.2.3, parte V, punto 2.4, parte VII, punto 1.4, nonché all’allegato III, punti 4.2 e 7.5, del regolamento (UE) 2018/848, soltanto taluni prodotti e sostanze possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare prodotti per la pulizia e la disinfezione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne gli elenchi. |
(8) | Taluni prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alla produzione animale, nonché alla produzione di animali di acquacoltura e di alghe marine sono valutati ed elencati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008. I prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale e degli impianti di trasformazione e magazzinaggio finora sono stati valutati e autorizzati soltanto dagli Stati membri. Prima di autorizzare tali prodotti nella produzione biologica, è opportuno che la Commissione, coadiuvata dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica, effettui una valutazione a livello di Unione. Tale valutazione dovrebbe comprendere la revisione di tutti i prodotti e le sostanze autorizzati per la pulizia e la disinfezione. |
(9) | Per garantire la continuità della produzione biologica è opportuno prorogare, fino al 31 dicembre 2023, i prodotti di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008, nonché quelli autorizzati a livello di Stato membro, in modo da consentire la definizione degli elenchi di prodotti per la pulizia e la disinfezione conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848. Tali prodotti tuttavia devono soddisfare i pertinenti requisiti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché i criteri biologici di cui al capo II e all’articolo 24, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/848. |
(10) | In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte IV, punto 2.2.1 e punto 2.2.2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, taluni additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici possono essere utilizzati nella produzione di alimenti biologici trasformati. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne l’elenco. |
(11) | Gli additivi alimentari e gli ausiliari di fabbricazione alimentari utilizzati nella produzione di alimenti biologici trasformati sono elencati rispettivamente nell’allegato VIII, sezioni A, B e C, del regolamento (CE) n. 889/2008. Tuttavia, a seconda dell’uso e della funzione a cui sono destinati nel prodotto finale, alcuni di questi prodotti possono essere classificati come additivi e non come coadiuvanti tecnologici. Tale classificazione necessita di un’analisi specifica ed esaustiva di tali prodotti nella produzione di alimenti biologici trasformati. Tale analisi si dovrebbe effettuare su tutti i prodotti elencati come ausiliari di fabbricazione nel regolamento (CE) n. 889/2008. Tale processo richiederà tempo e non potrà essere completato prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Di conseguenza i prodotti attualmente elencati come ausiliari di fabbricazione nel regolamento (CE) n. 889/2008 saranno elencati come coadiuvanti tecnologici nel presente regolamento, finché non sia stata effettuata un’analisi specifica ed esaustiva. |
(12) | In determinate circostanze e a condizioni definite, in particolare, all’allegato II, parte IV, punto 2.2.1, del regolamento (UE) 2018/848, taluni ingredienti agricoli non biologici possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati. A tale scopo, la Commissione dovrebbe autorizzare tali ingredienti agricoli non bi0ologici conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne l’elenco. I fascicoli di ingredienti agricoli non biologici da utilizzare per la produzione di alimenti biologici trasformati che sono stati trasmessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 sono stati valutati in seno al comitato per la produzione biologica. I prodotti e le sostanze selezionati, conformi agli obiettivi e ai principi stabiliti dal regolamento (UE) 2018/848, dovrebbero essere inclusi nell’elenco ristretto che il presente regolamento dovrà definire, se necessario in condizioni specifiche. |
(13) | Allo scopo di concedere agli operatori un periodo di tempo sufficiente per adattarsi al nuovo elenco ristretto di ingredienti agricoli non biologici |
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