Commission Implementing Regulation (EU) 2022/129 of 21 December 2021 laying down rules for types of intervention concerning oilseeds, cotton and by-products of wine making under Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council and for the information, publicity and visibility requirements relating to Union support and the CAP Strategic Plans

Published date31 January 2022
Subject MatterAgriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 020, 31 January 2022
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31.1.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 20/197

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/129 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2021

che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell’Unione e ai piani strategici della PAC

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, l’articolo 37, paragrafo 6, l’articolo 59, paragrafo 8, e l’articolo 123, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell’UE stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell’Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei rispettivi piani strategici della PAC. Gli Stati membri devono elaborare tali piani strategici della PAC e presentare le relative proposte alla Commissione. A tal fine occorre stabilire alcune modalità di applicazione.
(2) L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che se gli Stati membri prevedono interventi connessi alle superfici diversi da quelli conformi alle disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC, compreso il sostegno accoppiato al reddito ai sensi di tale regolamento, e se tali interventi riguardano una parte o la totalità dei semi oleaginosi di cui all’allegato del memorandum d’intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d’America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT (2), la superficie totale sovvenzionata in base agli output previsti inclusi nei piani strategici della PAC degli Stati membri interessati non deve superare la superficie sovvenzionata massima per l’intera Unione al fine di assicurare la conformità con gli impegni assunti a livello internazionale. La Commissione deve pertanto fissare una superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro come quota della superficie sovvenzionata massima per l’intera Unione, pari a 7 854 446 ettari, calcolata sulla base della superficie coltivata media nell’Unione negli anni dal 2016 al 2020.
(3) Il titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede un pagamento specifico per il cotone, per il quale quattro Stati membri devono autorizzare i terreni e le varietà interessati. È opportuno che spetti a tali Stati membri stabilire norme dettagliate al riguardo. Tuttavia la procedura per tali autorizzazioni dovrebbe essere organizzata in modo tale da consentire agli agricoltori interessati di ricevere le notifiche riguardo all’autorizzazione in tempo utile prima della successiva stagione di semina. Inoltre è opportuno stabilire le informazioni minime che tali notifiche dovrebbero contenere.
(4) A norma dell’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 determinati Stati membri devono scegliere nei propri piani strategici della PAC uno o più tipi di intervento nel settore vitivinicolo, tra cui la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. La Commissione deve fissare l’aiuto finanziario dell’Unione per tale intervento.
(5) A norma dell’articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 l’autorità di gestione deve garantire, attraverso azioni di visibilità adeguate, che i beneficiari del sostegno finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) diverso dagli interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano tale sostegno, anche tramite l’uso adeguato dell’emblema dell’Unione. A norma dell’articolo 123, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115 l’autorità di gestione deve garantire che sia data pubblicità ai piani strategici della PAC svolgendo azioni di comunicazione e visibilità presso il pubblico, i potenziali beneficiari e i gruppi destinatari pertinenti. Infine a norma dell’articolo 124, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 l’autorità di gestione deve mettere a disposizione del comitato di monitoraggio le informazioni necessarie per esaminare l’attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità. È opportuno stabilire condizioni uniformi per l’applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità previsti in tali disposizioni.
(6) Data la necessità per gli Stati membri di tenere conto delle norme stabilite nel presente regolamento in fase di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 al fine di elaborare e attuare i piani strategici della PAC degli Stati membri conformemente a tale regolamento, in relazione:

a) alla superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro ai fini degli interventi connessi alla superficie relativi ai semi oleaginosi;
b) al rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e alla relativa notifica;
c) all’importo del sostegno alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
d) all’uso dell’emblema dell’Unione nell’ambito di determinati interventi finanziati dal FEASR e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità riguardanti i piani strategici della PAC e il sostegno dell’Unione ricevuto sulla base dei medesimi.

Articolo 2

Superficie sovvenzionata di riferimento indicativa

La superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro ai fini degli interventi connessi alla superficie relativi ai semi oleaginosi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento(UE) 2021/2115 figura nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Procedura di rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e relativa notifica

1. La procedura di autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone a norma del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 è organizzata in modo tale da consentire agli agricoltori interessati di ricevere le notifiche relative all’autorizzazione in tempo utile prima della stagione di semina.

Tale notifica contiene almeno le informazioni seguenti:

a) le varietà autorizzate per la semina;
b) i criteri per l’autorizzazione dei terreni per la produzione di cotone stabiliti dagli Stati membri a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (3);
c) la densità minima di piante di cotone di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

2. Qualora uno Stato membro revochi un’autorizzazione esistente per una varietà, gli agricoltori interessati sono informati in tempo utile prima della stagione di semina dell’anno successivo.

Articolo 4

Aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

1. L’aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115 da versare ai distillatori, comprensivo di un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta di cui all’articolo 60, paragrafo 3, terzo comma, di detto regolamento, non supera:

a) per l’alcole greggio ottenuto dalle vinacce: 1,1 EUR/% volume/hl;
b) per l’alcole greggio ottenuto da vino e fecce: 0,5 EUR/% volume/hl.

2. Gli Stati membri fissano gli importi effettivi da versare a titolo di aiuto finanziario dell’Unione in base a criteri oggettivi e non discriminatori e tenendo conto delle diverse tipologie di produzione.

Articolo 5

Emblema dell’Unione

Nello svolgimento delle attività...

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