Commission Regulation (EC) No 494/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 27 (Text with EEA relevance )

Published date12 June 2009
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment,Free movement of capital
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 149, 12 June 2009
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12.6.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 149/6

REGOLAMENTO (CE) N. 494/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 27

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati alcuni principi e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 10 gennaio 2008 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche al principio contabile internazionale IAS 27 Bilancio consolidato e separato (di seguito «IAS 27»). Le modifiche allo IAS 27 specificano in quali circostanze un'entità deve redigere bilanci consolidati, in che modo le capogruppo devono contabilizzare le variazioni delle interessenze partecipative detenute in controllate e in che modo le perdite di una controllata devono essere ripartite tra partecipazioni di maggioranza e di minoranza.
(3) La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che le modifiche dello IAS 27 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.
(4) L'adozione delle modifiche dello IAS 27 comporta di conseguenza modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, all'IFRS 4, all'IFRS 5, allo IAS 1, allo IAS 7, allo IAS 14, allo IAS 21, allo IAS 28, allo IAS 31, allo IAS 32, allo IAS 33, allo IAS 39 e all'interpretazione dello Standing Interpretation Committee (SIC) 7, al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.
(5) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1) il principio contabile internazionale (IAS) 27 Bilancio consolidato e separato è modificato conformemente all'allegato al presente regolamento;
(2) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, l'IFRS 4, l'IFRS 5, lo IAS 1, lo IAS 7, lo IAS 14, lo IAS 21, lo IAS 28, lo IAS 31, lo IAS 32, lo IAS 33, lo IAS 39 e l'interpretazione dello Standing Interpretation Committee (SIC) 7 sono modificati conformemente alle modifiche dello IAS 27 di cui all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche dello IAS 27, di cui all'allegato al presente regolamento, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IAS 27 Bilancio consolidato e separato

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 27

Bilancio consolidato e separato

AMBITO DI APPLICAZIONE

1 Il presente Principio deve essere applicato nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di entità controllate da una capogruppo.
2 Il presente Principio non tratta dei criteri di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali e dei loro effetti sul consolidamento, incluso l'avviamento derivante da una aggregazione aziendale (vedere IFRS 3 Aggregazioni aziendali).
3 Il presente Principio deve essere anche applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate se una società decide di presentare il bilancio separato, oppure se la presentazione di un bilancio separato è imposta dalla normativa locale.

DEFINIZIONI

4 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica. Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Il gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate. La partecipazione di minoranza è il patrimonio netto di una controllata non attribuibile, direttamente o indirettamente, ad una controllante. La controllante è un'entità che ha una o più società controllate. Il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e all'attivo netto delle società partecipate. Una controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità (indicata come controllante).
5 Una controllante o la sua controllata possono detenere partecipazioni in una società collegata o in quanto partecipanti in un'entità a controllo congiunto. In tali casi, i bilanci consolidati preparati e presentati in conformità con il presente Principio devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e nello IAS 31 Partecipazioni in joint venture.
6 Per un'entità descritta nel paragrafo 5, il bilancio separato è quello predisposto e presentato in aggiunta al bilancio cui si fa riferimento nel paragrafo 5. Non occorre che il bilancio separato sia allegato a, o accompagni, quei bilanci.
7 Il bilancio di un'entità che non dispone di una controllata, di una collegata o di una partecipazione in un'entità a controllo congiunto non rappresenta un bilancio separato.
8 Una controllante esentata dalla presentazione del bilancio consolidato ai sensi del paragrafo 10 può presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio annuale.

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

9 Una controllante, diversa dal tipo di controllante descritto al paragrafo 10, deve presentare il bilancio consolidato in cui consolida le proprie partecipazioni in controllate in conformità al presente Principio.
10 Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se e soltanto se:
a) la controllante stessa è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato e non oppongono alcuna obiezione;
b) i propri titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali);
c) la controllante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e
d) la capogruppo o qualsiasi controllante intermedia della controllante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standard.
11 Una controllante che opti per l'esenzione dalla presentazione del bilancio consolidato ai sensi del paragrafo 10 e presenta il solo bilancio separato, si conforma a quanto disposto nei paragrafi 38-43.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

12 Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante (1).
13 Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo
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