Commission Regulation (EC) No 213/2009 of 18 March 2009 amending Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1003/2005 as regards the control and testing of Salmonella in breeding flocks of Gallus gallus and turkeys (Text with EEA relevance)

Published date19 March 2009
Subject MatterVeterinary legislation,Consumer protection,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 73, 19 March 2009
L_2009073IT.01000501.xml
19.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 73/5

REGOLAMENTO (CE) N. 213/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1003/2005 per quanto riguarda le modalità di controllo e di analisi della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus e di tacchini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, e l’articolo 13;

considerando quanto segue:

(1) Obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è far sì che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le varie fasi della produzione, lavorazione e distribuzione e, in particolare, a livello della produzione primaria, in modo da ridurne la diffusione e il pericolo per la sanità pubblica.
(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003, vanno applicati requisiti specifici nei confronti dei gruppi da riproduzione di Gallus gallus ogniqualvolta da una serie di analisi o di campioni emerga la presenza di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium in tali gruppi. Obiettivo di tali procedure è impedire il diffondersi dell’infezione alle uova e alla filiera produttiva delle carni di pollo, in particolare dagli animali da riproduzione alla loro progenie. Procedure analoghe vanno applicate alla produzione di tacchini per impedire la trasmissione dell’infezione alla filiera produttiva delle carni di tacchino. Il regolamento (CE) n. 2160/2003 va quindi modificato di conseguenza.
(3) Il regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus (2) stabilisce un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di certe spp. di salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus. L’allegato di tale regolamento precisa inoltre il programma di prova da seguire per verificare il raggiungimento dell’obiettivo comunitario.
(4) Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1003/2005, la Commissione deve rivedere l’obiettivo comunitario alla luce dei risultati del primo anno di attuazione dei programmi nazionali di controllo approvati in conformità del regolamento (CE) n. 2160/2003. Il 2007 è stato il primo anno di attuazione.
(5) Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione, ai sensi della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici (3), i risultati dei controlli da essi effettuati nel 2007. Alla luce di tali risultati, non appare necessario modificare l’obiettivo comunitario.
(6) Ai fini di una efficiente allocazione delle risorse, occorre permettere agli Stati membri che hanno raggiunto l’obiettivo comunitario di ridurre il numero dei controlli ufficiali. Il regolamento (CE) n. 1003/2005 va perciò modificato di conseguenza.
(7) Dall’esame del programma di prova di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1003/2005 sono emerse difficoltà di attuazione delle istruzioni sul campionamento; ora sono inoltre disponibili nuove informazioni sulla sensibilità dei programmi di prova. Il programma di prova va pertanto modificato.
(8) I regolamenti (CE) n. 2160/2003 e (CE) n. 1003/2005 devono perciò essere modificati di conseguenza.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003, il titolo e il punto 1 vanno sostituiti da quanto segue:

«C. Requisiti specifici riguardanti i gruppi da riproduzione di Gallus gallus e tacchini da riproduzione

1. Le misure descritte ai punti da 3 a 5 devono essere prese ogniqualvolta l’analisi dei campioni prelevati ai sensi della parte B o ai sensi dei programmi di prova di cui agli allegati dei regolamenti (CE) n. 1003/2005 (4) e (CE) n. 584/2008 (5) della Commissione, riveli la presenza di salmonella enteritidis o salmonella typhimurium in un gruppo da riproduzione di Gallus gallus o di tacchini da riproduzione, nelle circostanze di cui al punto 2.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (CE) n. 1003/2005 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 2 verrà applicato dal 1o aprile 2009 e l’articolo 1 dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(2) GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12.

(3) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

(4) GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12.

(5) GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3


ALLEGATO

«ALLEGATO

Programma di prova per verificare il raggiungimento dell’obiettivo comunitario di ridurre la salmonella enteritidis, salmonella hadar, salmonella infantis, salmonella typhimurium e salmonella Virchow nei gruppi adulti da riproduzione di Gallus gallus

1. ESTENSIONE DEL CAMPIONE

Il campione sarà rappresentativo di tutti i gruppi adulti da riproduzione di gallinacei domestici (Gallus gallus) comprendenti almeno 250 capi (“gruppi da riproduzione”).

2. CONTROLLI DA EFFETTUARE SUI GRUPPI DA RIPRODUZIONE

2.1. Luogo, frequenza e tipologia del campionamento

I gruppi da riproduzione vanno prelevati su iniziativa dell’allevatore e nell’ambito di controlli ufficiali.

2.1.1. Campionamento su iniziativa dell’allevatore

Il campionamento va effettuato ogni 2 settimane nel luogo stabilito dall’autorità competente da scegliere tra le seguenti 2 possibilità:

a) presso l’unità di incubazione; o
b) nell’azienda.

L’autorità competente può decidere di applicare una delle opzioni a) o b) all’intero programma di prova per tutti i gruppi da riproduzione di polli da carne e l’altra per i gruppi da riproduzione di galline ovaiole. Nelle aziende dedite soprattutto all’esportazione e al commercio con altri Stati membri di uova da cova il campionamento avverrà comunque in azienda. Essa istituirà una procedura grazie alla quale il laboratorio che esegue le analisi notificherà immediatamente all’autorità competente i sierotipi di salmonella di cui all’articolo 1, paragrafo 1 (“salmonella pertinente”) rilevati durante il campionamento effettuato su iniziativa dell’allevatore. Spetta all’allevatore e al laboratorio che esegue le analisi la notifica tempestiva della salmonella individuata e del sierotipo.

In deroga a quanto sopra, se l’obiettivo comunitario è stato raggiunto per almeno 2 anni civili consecutivi, il campionamento in azienda può essere esteso, a discrezione dell’autorità competente, fino a 3 settimane. L’autorità competente può decidere di tornare a un intervallo di 2 settimane tra una prova e l’altra se nell’azienda...

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