Commission Regulation (EC) No 495/2009 of 3 June 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 (Text with EEA relevance )
Published date | 12 June 2009 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Freedom of establishment,Free movement of capital |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 149, 12 June 2009 |
12.6.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 149/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 495/2009 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 3
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008. |
(2) | Il 10 gennaio 2008 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 (rivisto nella sostanza) Aggregazioni aziendali (nel seguito «IFRS 3 rivisto»). L’IFRS 3 rivisto stabilisce principi e disposizioni sul modo in cui l’acquirente rileva e valuta nel proprio bilancio i diversi elementi relativi al trattamento contabile dell’operazione di acquisizione (ad esempio le attività identificabili, le passività identificabili, le partecipazioni di minoranza e l’avviamento). Esso determina inoltre quali informazioni debbono essere presentate in merito a tali operazioni. |
(3) | La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRS 3 rivisto soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso. |
(4) | L’adozione dell’IFRS 3 rivisto implica di conseguenza modifiche all’IFRS 1, all’IFRS 2, all’IFRS 7, ai Principi contabili internazionali IAS 12, IAS 16, IAS 28, IAS 32, IAS 33, IAS 34, IAS 36, IAS 37, IAS 38, IAS 39 e all’Interpretazione 9 dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) per garantire la coerenza tra i principi contabili internazionali. |
(5) | Il regolamento (CE) n. 1126/2008 va quindi modificato di conseguenza. |
(6) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
(1) | l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 Aggregazioni aziendali è sostituito dall’IFRS 3 rivisto di cui all’allegato del presente regolamento; |
(2) | l’IFRS 1, l’IFRS 2, l’IFRS 7, i Principi contabili internazionali IAS 12, IAS 16, IAS 28, IAS 32, IAS 33, IAS 34, IAS 36, IAS 37, IAS 38, IAS 39 e l’Interpretazione 9 dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sono modificati conformemente alle modifiche all’IFRS 3 come indicato nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Le imprese applicano l’IFRS 3 rivisto che figura nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2009.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.
(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)
IFRS 3 | Aggregazioni aziendali |
Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org.
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 3
Aggregazioni aziendali
FINALITÀ
1. | La finalità del presente IFRS è di migliorare la rilevanza, l’attendibilità e la comparabilità delle informazioni che, nel presentare il proprio bilancio, un’entità fornisce relativamente a una aggregazione aziendale e ai suoi effetti. Per realizzare ciò, il presente IFRS stabilisce principi e disposizioni relativi al modo in cui l’acquirente:
|
AMBITO DI APPLICAZIONE
2. | Il presente IFRS si applica a una operazione o a un altro evento che soddisfi la definizione di aggregazione aziendale. Il presente IFRS non si applica a:
|
IDENTIFICAZIONE DI UNA AGGREGAZIONE AZIENDALE
3. | Un’entità deve stabilire se un’operazione o un altro evento sia una aggregazione aziendale applicando la definizione riportata nel presente IFRS, che dispone che le attività acquisite e le passività assunte costituiscono un’attività aziendale. Se le attività acquisite non sono un’attività aziendale, l’entità che redige il bilancio deve contabilizzare l’operazione o un altro evento come un’acquisizione di attività. I paragrafi B5–B12 forniscono una guida inerente l’identificazione di una aggregazione aziendale e la definizione di un’attività aziendale. |
IL METODO DELL’ACQUISIZIONE
4. | Un’entità deve contabilizzare ogni aggregazione aziendale applicando il metodo dell’acquisizione. |
5. | L’applicazione del metodo dell’acquisizione richiede:
|
Identificazione dell’acquirente
6. | Per ogni aggregazione aziendale, una delle entità partecipanti all’aggregazione deve essere identificata come acquirente. |
7. | La guida nello IAS 27 Bilancio consolidato e separato deve essere utilizzata per identificare l’acquirente—l’entità che assume il controllo dell’acquisita. Se si è verificata una aggregazione aziendale ma l’applicazione della guida nello IAS 27 non indica chiaramente quale delle entità partecipanti all’aggregazione sia l’acquirente, ai fini di tale determinazione si devono considerare i fattori riportati nei paragrafi B14–B18. |
Determinazione della data di acquisizione
8. | L’acquirente deve identificare la data di acquisizione, ovvero la data in cui ottiene effettivamente il controllo dell’acquisita. |
9. | La data in cui l’acquirente ottiene il controllo dell’acquisita è generalmente la data in cui l’acquirente trasferisce legalmente il corrispettivo, acquisisce le attività e assume le passività dell’acquisita—la data di chiusura del contratto. Tuttavia, l’acquirente potrebbe ottenere il controllo in una data antecedente o susseguente alla data di chiusura. Per esempio, la data di acquisizione precede la data di chiusura se un accordo scritto dispone che l’acquirente ottenga il controllo dell’acquisita in una data antecedente alla data di chiusura. Nell’identificare la data di acquisizione, un acquirente deve considerare tutti i fatti e le circostanze pertinenti. |
Rilevazione e valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita
Principio di rilevazione
10. | Alla data di acquisizione, l’acquirente deve rilevare, separatamente dall’avviamento, le attività acquisite e le passività assunte identificabili |
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