Commission Regulation (EC) No 120/2009 of 9 February 2009 amending Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community (Text with EEA relevance)

Published date10 February 2009
Subject MatterSocial provisions,Social security for migrant workers,Free movement of workers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 39, 10 February 2009
L_2009039IT.01002901.xml
10.2.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 39/29

REGOLAMENTO (CE) N. 120/2009 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2009

recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), in particolare l'articolo 122,

considerando quanto segue:

(1) Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72.
(2) Le modifiche proposte derivano da decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti che designano le autorità incaricate di vigilare affinché la legislazione sulla sicurezza sociale sia attuata conformemente al diritto comunitario.
(3) Le convenzioni bilaterali stipulate in vista dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/72 sono elencate nell'allegato 5 di tale regolamento.
(4) È stato ottenuto il parere unanime della Commissione amministrativa per la Sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2009.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati come segue.

1. L'allegato 2 è modificato come segue.
a) Alla rubrica «R. PAESI BASSI», il punto 5 è sostituito dal testo seguente: «5. Prestazioni familiari: Legge generale relativa agli assegni familiari (Algemene Kinderbijslagwet) e decreto sulla compensazione dei costi di sostentamento dei figli a carico handicappati o portatori di gravi handicap fisici 2000 (Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, TOG):
a) quando il beneficiario risiede nei Paesi Bassi:
l'ufficio distrettuale della Banca delle assicurazioni sociali (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) nel cui distretto risiede;
b) quando il beneficiario risiede al di fuori dei Paesi Bassi, ma il suo datore di lavoro risiede o è stabilito nei Paesi Bassi:
l'ufficio distrettuale della Banca delle assicurazioni sociali (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) nel distretto del quale il datore di lavoro risiede o è stabilito;
c) negli altri casi:
la Banca delle assicurazioni sociali (Sociale Verzekeringsbank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen. Legge relativa all'assistenza all'infanzia (Wet Kinderopvang) e legge sul bilancio collegato all'infanzia (Wet op het kindgebonden budget):
l'Ufficio delle imposte/prestazioni (Belastingdienst/Toeslagen), Utrecht.»;
b) Nella rubrica «T. POLONIA», il punto 5 è sostituito dal testo seguente: «5. Disoccupazione:
a) prestazioni in natura: Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa (Cassa nazionale di assicurazione malattia, Varsavia);
b) prestazioni in denaro: wojewódzkie urzędy pracy (uffici del lavoro del voivodati) con competenza territoriale sul luogo di residenza o di soggiorno.»
2. L'allegato 3 è modificato come segue.
a) Alla rubrica «R. PAESI BASSI», il punto 5 è sostituito dal testo seguente: «5. Prestazioni familiari: Legge generale relativa agli
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