Commission Regulation (EC) No 1390/95 of 20 June 1995 amending Regulation (EC) No 671/95 on the assignment of specific reference quantities to certain producers of milk and milk products in Austria and Finland
Published date | 21 June 1995 |
Subject Matter | Milk products |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 135, 21 June 1995 |
Regolamento (CE) n. 1390/95 della Commissione, del 20 giugno 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 671/95 che assegna un quantitativo di riferimento specifico a taluni produttori di latte e di prodotti lattiero- caseari in Austria e in Finlandia
Gazzetta ufficiale n. L 135 del 21/06/1995 pag. 0004 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 1390/95 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 671/95 che assegna un quantitativo di riferimento specifico a taluni produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari in Austria e in Finlandia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 630/95 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, settimo comma,
considerando che il regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione (3) stabilisce le norme per l'assegnazione di quantitativi di riferimento specifici a taluni produttori di latte in Austria e in Finlandia; che a causa di difficoltà amministrative, non imputabili agli interessati, verificatesi in Austria, non è stato possibile, in vari casi, rispettare il termine stabilito per la presentazione delle domande dei produttori; che è quindi opportuno tenerne conto e modificare tale termine;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 671/95, il testo del primo e del secondo trattino è sostituito dal seguente:
« - anteriormente al 1° maggio precedente la scadenza del periodo di interruzione totale o parziale della produzione e anteriormente al 30 giugno 1995 se detta scadenza ha luogo nel 1995,
- anteriormente al 30 giugno 1995 per le domande inoltrate dai produttori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c). »
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi...
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