Commission Regulation (EC) No 1390/95 of 20 June 1995 amending Regulation (EC) No 671/95 on the assignment of specific reference quantities to certain producers of milk and milk products in Austria and Finland

Published date21 June 1995
Subject MatterMilk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 135, 21 June 1995
EUR-Lex - 31995R1390 - IT

Regolamento (CE) n. 1390/95 della Commissione, del 20 giugno 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 671/95 che assegna un quantitativo di riferimento specifico a taluni produttori di latte e di prodotti lattiero- caseari in Austria e in Finlandia

Gazzetta ufficiale n. L 135 del 21/06/1995 pag. 0004 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1390/95 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 671/95 che assegna un quantitativo di riferimento specifico a taluni produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari in Austria e in Finlandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 630/95 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, settimo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione (3) stabilisce le norme per l'assegnazione di quantitativi di riferimento specifici a taluni produttori di latte in Austria e in Finlandia; che a causa di difficoltà amministrative, non imputabili agli interessati, verificatesi in Austria, non è stato possibile, in vari casi, rispettare il termine stabilito per la presentazione delle domande dei produttori; che è quindi opportuno tenerne conto e modificare tale termine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 671/95, il testo del primo e del secondo trattino è sostituito dal seguente:

« - anteriormente al 1° maggio precedente la scadenza del periodo di interruzione totale o parziale della produzione e anteriormente al 30 giugno 1995 se detta scadenza ha luogo nel 1995,

- anteriormente al 30 giugno 1995 per le domande inoltrate dai produttori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c). »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi...

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