Commission Regulation (EC) No 777/2008 of 4 August 2008 amending Annexes I, V and VII to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption (Text with EEA relevance)

Published date05 August 2008
Subject MatterInternal market - Principles,Animal feedingstuffs,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 207, 05 August 2008
L_2008207IT.01000901.xml
5.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 207/9

REGOLAMENTO (CE) N. 777/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2008

che modifica gli allegati I, V e VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative alla raccolta, al trasporto, al magazzinaggio, alla manipolazione, alla trasformazione e all'uso o all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale e all'immissione sul mercato di tali prodotti.
(2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002 contiene una definizione di farine di sangue. Allo scopo di chiarire tale definizione è necessario specificare che essa comprende anche prodotti derivati da componenti del sangue sottoposti a trattamento termico conformemente all'allegato VII, capitolo II, di detto regolamento e destinati all'alimentazione animale o ad essere utilizzati come fertilizzanti organici.
(3) I requisiti specifici applicabili alle proteine animali trasformate sono stabiliti nell'allegato VII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 1774/2002. Le norme di trasformazione fissate al punto A.1 di detto capitolo per le proteine animali trasformate derivanti da mammiferi devono essere modificate per tener conto della nuova definizione delle farine di sangue figurante nell'allegato I di detto regolamento.
(4) L'allegato V del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone che i sottoprodotti di origine animale possono essere trasformati nello stesso sito in cui avviene la loro raccolta solo se quest'ultima ha luogo in un edificio completamente separato. Esso autorizza inoltre, a certe condizioni, la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale nello stesso sito in impianti di trasformazione collegati a un macello mediante un convogliatore.
(5) Allo scopo di facilitare l'applicazione pratica agli impianti di trasformazione di categoria 3 delle disposizioni dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1774/2002, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri possano derogare a tali disposizioni e permettere l'introduzione di materiale di categoria 3 proveniente da altri stabilimenti riconosciuti secondo il
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