Commission Regulation (EC) No 763/2002 of 3 May 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Published date04 May 2002
Subject MatterCommon customs tariff,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 117, 04 May 2002
EUR-Lex - 32002R0763 - IT 32002R0763

Regolamento (CE) n. 763/2002 della Commissione, del 3 maggio 2002, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 04/05/2002 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 763/2002 della Commissione

del 3 maggio 2002

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 578/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(4).

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice...

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