Commission Regulation (EC) No 156/2004 of 29 January 2004 on the Community's financial assistance to the Community reference laboratories pursuant to Article 28 of Decision 90/424/EEC

Published date30 January 2004
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 27, 30 January 2004
EUR-Lex - 32004R0156 - IT

Regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 30/01/2004 pag. 0005 - 0014


Regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione

del 29 gennaio 2004

relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I criteri di ammissibilità per le spese dei laboratori comunitari di riferimento che ricevono un'assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE e le procedure per la dichiarazione di spesa e l'effettuazione di audit sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 324/2003 della Commissione(2).

(2) I laboratori comunitari di riferimento ("laboratori") svolgono le funzioni e i compiti previsti nella legislazione veterinaria della Comunità per assistere la Comunità.

(3) Il livello di assistenza finanziaria annuale della Comunità ("assistenza finanziaria") per il funzionamento di taluni laboratori è fissato su base annuale tramite decisioni specifiche nel settore della salute pubblica veterinaria, della salute animale e dei rifiuti di origine animale.

(4) I costi relativi a missioni effettuate dal personale dei laboratori devono essere correntemente finanziati dai laboratori sulla base delle spese generali del beneficiario fino a un massimo del 7 % dei costi ammissibili totali per l'azione.

(5) Poiché a tali missioni è da ascriversi una proporzione crescente delle spese generali del beneficiario e poiché certe spese per missioni possono essere coperte sulla base di una tariffa giornaliera standard si dovrebbe creare un capitolo a parte nel contesto della spesa ammissibile annuale di ciascun laboratorio.

(6) Considerando i costi e i benefici dei simposi, è opportuno restringere il numero di partecipanti ammissibili ai simposi e se ne dovrebbe invitare soltanto uno per Stato membro. Deroghe a tale regola andrebbero decise in casi debitamente giustificati e contestualmente all'assistenza finanziaria concessa per l'organizzazione dei simposi.

(7) Si avverte la necessità di chiarire il tasso da usarsi per la conversione delle domande di pagamento presentate in valuta nazionale come da regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio che istituisce il regime agromonetario dell'euro(3).

(8) Si dovrebbero stabilire regole per armonizzare la presentazione del bilancio provvisorio relativo alla spesa dei laboratori in considerazione delle attività svolte in virtù della legislazione veterinaria della Comunità.

(9) Poiché si devono apportare diversi cambiamenti al regolamento (CE) n. 324/2003, detto regolamento dovrebbe essere rimpiazzato nell'interesse della chiarezza.

(10) Una sana gestione finanziaria giustifica l'applicazione delle regole di ammissibilità a partire dall'inizio del 2004 per la definizione delle spese ammissibili sostenute durante tale anno.

(11) A fini di controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(4).

(12)...

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