Commission Regulation (EC) No 1020/2009 of 28 October 2009 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I, III, IV and V thereto to technical progress (Text with EEA relevance)

Published date29 October 2009
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 282, 29 October 2009
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29.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 282/7

REGOLAMENTO (CE) N. 1020/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I, III, IV e V al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un concime che appartenga ad un tipo di concimi elencato nell'allegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite nel regolamento può recare l'indicazione «concime CE».
(2) Il fosfato naturale parzialmente solubile è un tipo di elemento nutritivo primario elencato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. L'articolo 16 del suddetto regolamento consente di aggiungere elementi nutritivi secondari a tutti i tipi di concimi con elementi nutritivi primari. Tuttavia, il titolo minimo di anidride fosforica fissato per il tipo attuale di concime a base di fosfato naturale parzialmente solubile è troppo elevato e non consente quindi l'aggiunta di elementi nutritivi secondari. Va quindi introdotto un nuovo tipo di concime, per consentire che le miscele di fosfato naturale parzialmente solubile e magnesio, quale elemento nutritivo secondario, vengano commercializzate come «concimi CE».
(3) Il solfato di magnesio o l'ossido di magnesio viene aggiunto al fosfato naturale per ovviare alle carenze di fosfato e di magnesio in determinati terreni agricoli. La solubilizzazione parziale rende il fosfato ed il magnesio rapidamente disponibili alle colture per un breve periodo, mentre i componenti non solubilizzati forniscono fosfato e magnesio in modo lento ma più continuo. Per soddisfare le esigenze degli agricoltori, sia il fosfato che il magnesio devono essere contenuti come elementi nutritivi in un unico tipo di concime.
(4) Il solfato di magnesio è un tipo di elemento nutritivo secondario elencato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. L'articolo 20 del suddetto regolamento consente di aggiungere microelementi a tutti i tipi di concimi con elementi nutritivi secondari. Tuttavia, il titolo minimo di triossido di zolfo e di ossido di magnesio fissato per il tipo attuale di concime a base di solfato di magnesio è troppo elevato e non consente quindi l'aggiunta di microelementi. Con la crescita dell'interesse per un nutrimento equilibrato dei vegetali è aumentato l'impiego dei microelementi. Una miscela di solfato di magnesio con microelementi consentirebbe agli agricoltori di utilizzare più agevolmente i microelementi. Il tipo di concime «solfato di magnesio» va quindi riveduto, per consentire che le miscele di solfato di magnesio con microelementi vengano commercializzate come «concimi CE».
(5) L'allegato III al regolamento (CE) n. 2003/2003 reca disposizioni tecniche per il controllo dei concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto. Va chiarito che i metodi di analisi possono essere impiegati per le varie forme di concimi a base di nitrato ammonico (perlato o granuli). Inoltre le descrizioni dei metodi di analisi citano unità di pressione obsolete, anziché le unità SI attuali.
(6) L'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che i controlli dei concimi dei tipi elencati nell'allegato I del medesimo regolamento vengano effettuati secondo i metodi di analisi descritti dettagliatamente negli allegati III e IV del regolamento stesso. Poiché tali metodi non sono internazionalmente riconosciuti, il comitato europeo di normalizzazione (CEN) è stato incaricato di elaborare norme EN equivalenti per sostituire i metodi esistenti.
(7) Quale risultato parziale del mandato CEN M/335 riguardante l'aggiornamento dei metodi di analisi dei concimi e delle sostanze di calcinazione, sono state elaborate 20 norme EN, che sarebbe opportuno inserire nell'allegato IV al regolamento (CE) n. 2003/2003. Tra le suddette norme, alcune sono destinate a sostituire metodi di analisi esistenti, mentre altre riguardano metodi nuovi.
(8) I metodi convalidati pubblicati quali norme EN comprendono solitamente un'analisi di confronto (ring test, prova interlaboratorio) volta a testare la riproducibilità dei metodi analitici nei vari laboratori. Tuttavia, da una prima valutazione dei metodi da inserire nel mandato risulta che alcuni vengono impiegati raramente. In tal caso si è ritenuto che fosse sufficiente rivedere il testo e che non fosse necessaria una prova interlaboratorio. Di conseguenza va operata una distinzione tra le norme EN convalidate e i metodi non convalidati, affinché si possano identificare più facilmente le norme EN che sono state oggetto di prove interlaboratorio e gli addetti al controllo possano essere informati in merito all'attendibilità statistica delle norme EN.
(9) Per semplificare la legislazione ed agevolare le revisioni future è opportuno sostituire interamente il testo delle norme dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 2003/2003 con riferimenti alle norme EN che saranno pubblicate dal CEN.
(10) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che i laboratori che eseguono analisi su campioni di concimi nell'ambito dei controlli ufficiali debbano essere competenti e approvati dai rispettivi Stati membri. I laboratori approvati devono rispettare le norme per l'accreditamento di cui all'allegato V, parte B. Poiché la prassi ha dimostrato che la procedura di accreditamento dura più di quanto inizialmente previsto, per garantire attività di controllo efficienti l'allegato V andrebbe modificato consentendo agli Stati membri di autorizzare laboratori competenti per i controlli ufficiali, ma non ancora accreditati.
(11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.
(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:

1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
2) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
3) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
4) l'allegato V del conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e...

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