Commission Regulation (EC) No 1686/2004 of 28 September 2004 authorising transfers between the quantitative limits of textiles and clothing products originating in Macao

Published date30 September 2004
Subject MatterTextiles,External relations,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 303, 30 September 2004
L_2004303IT.01002201.xml
30.9.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 303/22

REGOLAMENTO (CE) N. 1686/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità economica europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili, approvato l’11 dicembre 1986 con la decisione 87/497/CEE del Consiglio (2), modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere e approvato il 20 febbraio 1995 con la decisione 95/131/CE del Consiglio (3), prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra categorie e anni contingentali.
(2) Il 5 maggio 2004 Macao ha presentato una domanda per effettuare trasferimenti tra anni contingentali.
(3) I trasferimenti richiesti da Macao rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e al suo allegato VIII, colonna 9.
(4) È pertanto opportuno che la richiesta venga accolta.
(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'anno contingentale 2004, conformemente all'allegato del presente regolamento, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari di Macao stabiliti dall'accordo tra la Comunità europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAM...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT