Commission Regulation (EC) No 1686/2004 of 28 September 2004 authorising transfers between the quantitative limits of textiles and clothing products originating in Macao
Published date | 30 September 2004 |
Subject Matter | Textiles,External relations,Commercial policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 303, 30 September 2004 |
30.9.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 303/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1686/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2004
che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) | L'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità economica europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili, approvato l’11 dicembre 1986 con la decisione 87/497/CEE del Consiglio (2), modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere e approvato il 20 febbraio 1995 con la decisione 95/131/CE del Consiglio (3), prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra categorie e anni contingentali. |
(2) | Il 5 maggio 2004 Macao ha presentato una domanda per effettuare trasferimenti tra anni contingentali. |
(3) | I trasferimenti richiesti da Macao rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e al suo allegato VIII, colonna 9. |
(4) | È pertanto opportuno che la richiesta venga accolta. |
(5) | È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima. |
(6) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono autorizzati per l'anno contingentale 2004, conformemente all'allegato del presente regolamento, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari di Macao stabiliti dall'accordo tra la Comunità europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004.
Per la Commissione
Pascal LAM...
To continue reading
Request your trial