Commission Regulation (EC) No 68/2009 of 23 January 2009 adapting for the ninth time to technical progress Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport (Text with EEA relevance)

Published date24 January 2009
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 21, 24 January 2009
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24.1.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 21/3

REGOLAMENTO (CE) N. 68/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2009

che adegua per la nona volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 definisce le specifiche tecniche per la costruzione, la prova, il montaggio e il controllo dell'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
(2) Per quanto attiene, in particolare, alla sicurezza generale del sistema e alla sua applicazione ai veicoli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, è opportuno aggiungere all'allegato I B determinate specifiche tecniche al fine di rendere possibile il montaggio dell'apparecchio di controllo, in conformità con tale allegato, sui veicoli del tipo M1 e N1.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3821/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:

1) Al capitolo I è inserita la seguente definizione:
«rr) “adattatore”: un elemento dell'apparecchio di controllo che fornisce un segnale costantemente rappresentativo della velocità del veicolo e/o alla distanza percorsa e che;
è montato e utilizzato soltanto sui veicoli del tipo M1 e N1 (quali definiti all'allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio) messi in circolazione per la prima volta tra il 1o maggio 2006 e il 31 dicembre 2013;
è montato nei casi in cui non è meccanicamente possibile montare alcun altro tipo di sensore di movimento esistente altrimenti conforme alle disposizioni del presente allegato e delle appendici da 1 a 11 dello stesso;
è montato tra l'unità elettronica di bordo e il punto in cui gli impulsi relativi alla velocità/distanza sono generati da sensori integrati o interfacce alternative.
Visto dall'unità elettronica di bordo l'adattatore funziona come se un sensore di movimento, conforme alle disposizioni del presente allegato e delle appendici da 1 a 11 dello stesso, fosse collegato all'unità elettronica di bordo. L'uso dell'adattatore nei veicoli sopradescritti deve consentire il montaggio e il corretto uso di un'unità elettronica di bordo conforme a tutti i requisiti del presente allegato. Per i veicoli in parola l'apparecchio di controllo comprende i cavi, l'adattatore e l'unità elettronica di bordo.»
2) Al capitolo V, sezione 2, il requisito 250 è sostituito dal seguente:
«250. Sulla targhetta devono essere riportate almeno le indicazioni seguenti:
nome, indirizzo o denominazione commerciale del montatore o dell'officina autorizzati,
coefficiente caratteristico del veicolo, in forma di “w = … imp/km”,
costante dell'apparecchio di controllo, in forma di “k = … imp/km”,
circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote, in forma di “l = … mm”,
dimensioni dei pneumatici,
data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misurazione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote,
numero di identificazione del veicolo,
parte del veicolo su cui è montato l'adattatore, se presente,
parte del veicolo su cui è montato il sensore di movimento, se non è collegato alla scatola del cambio o se non viene utilizzato un adattatore,
descrizione del colore del cavo che collega l'adattatore e la parte del veicolo che fornisce gli impulsi in entrata,
numero di serie del sensore di movimento incorporato dell'adattatore.»
3) Al capitolo V, sezione 2, è aggiunto il seguente requisito:
«— 250 bis.
Le targhette di montaggio per i veicoli muniti di adattatore, o per veicoli in cui il sensore di movimento non è collegato alla scatola del cambio, sono fissate al momento del montaggio. Per tutti gli altri veicoli le targhette di montaggio recanti le nuove informazioni sono fissate al momento dell'ispezione che segue il montaggio.»
4) Dopo l'appendice 11 è inserita un'appendice 12, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica 6 mesi dopo la data di pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.


ALLEGATO

Appendice 12

ADATTATORE PER VEICOLI DEL TIPO M1 E N1

INDICE

1. Acronimi e documenti di riferimento
1.1. Acronimi
1.2. Norme di riferimento
2. Caratteristiche e funzioni generali dell'adattatore
2.1. Descrizione generale dell'adattatore
2.2. Funzioni
2.3. Sicurezza
3. Requisiti dell'apparecchio di controllo quando è montato un adattatore
4. Requisiti di costruzione e funzionamento dell'adattatore
4.1. Interfaccia e adattamento degli impulsi di velocità in entrata
4.2. Trasferimento degli impulsi in entrata al sensore di movimento incorporato
4.3. Sensore di movimento incorporato
4.4. Requisiti di sicurezza
4.5. Caratteristiche di funzionamento
4.6. Materiali
4.7. Marcature
5. Montaggio dell'apparecchio di controllo quando è utilizzato un adattatore
5.1. Montaggio
5.2. Sigilli
6. Verifiche, controlli e riparazioni
6.1. Ispezioni periodiche
7. Omologazione dell'apparecchio di controllo quando è utilizzato un adattatore
7.1. Condizioni generali
7.2. Certificato funzionale

1. ACRONIMI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1.1. Acronimi

TBD Da definire
VU Unità elettronica di bordo

1.2. Norme di riferimento

ISO16844-3 Veicoli stradali — Sistemi tachigrafici — Parte 3: Interfaccia del sensore di movimento

2. CARATTERISTICHE E FUNZIONI GENERALI DELL'ADATTATORE

2.1. Descrizione generale dell'adattatore

ADA_001 L'adattatore fornisce a una VU collegata i dati di movimento costantemente rappresentativi della velocità del veicolo e della distanza percorsa. L'adattatore è destinato esclusivamente ai veicoli per i quali è obbligatorio il montaggio dell'apparecchio di controllo in conformità del presente regolamento. Esso è montato e utilizzato esclusivamente sui tipi di veicoli di cui alla lettera rr), nei casi in cui non è meccanicamente possibile montare alcun altro tipo di sensore di movimento esistente altrimenti conforme alle disposizioni del presente allegato e delle appendici da 1 a 11 dello stesso. L'adattatore non deve essere collegato meccanicamente a una parte mobile del veicolo, come indicato nell'appendice 10 del presente allegato (punto 3.1), bensì collegato agli impulsi relativi alla velocità/distanza generati da sensori integrati o interfacce alternative.
ADA_002 Un sensore di movimento omologato (conformemente alle disposizioni del presente allegato, sezione VIII — omologazione dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche) è montato nell'alloggiamento dell'adattatore, che comprende inoltre un dispositivo di conversione che trasferisce gli impulsi in entrata al sensore di movimento incorporato. Il sensore di movimento incorporato deve a sua volta essere collegato alla VU in modo che l'interfaccia tra la VU e l'adattatore sia conforme ai requisiti della norma ISO16844-3.

2.2. Funzioni

ADA_003 L'adattatore svolge le seguenti funzioni:
interfaccia e adattamento degli impulsi di velocità in entrata;
trasferimento degli impulsi in entrata al sensore di movimento incorporato;
tutte le funzioni del sensore di movimento incorporato per fornire alla VU i dati di movimento sicuri.

2.3. Sicurezza

ADA_004 La certificazione di sicurezza dell'adattatore non si basa sugli obiettivi generali di sicurezza per i sensori di movimento di cui all'appendice 10 del presente allegato. A esso si applicano invece i requisiti specificati al punto 4.4 della presente appendice.

3. REQUISITI DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO QUANDO È MONTATO UN ADATTATORE

I requisiti di cui al presente capitolo e a quelli successivi indicano come interpretare i requisiti del presente allegato quando viene utilizzato un adattatore. I pertinenti riferimenti numerici dei requisiti sono indicati tra...

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