Commission Regulation (EC) No 214/96 of 2 February 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature
Published date | 06 February 1996 |
Subject Matter | Information and verification,Common customs tariff |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 28, 6 February 1996 |
Regolamento (CE) n. 214/96 della Commissione, del 2 febbraio 1996, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 028 del 06/02/1996 pag. 0007 - 0008
REGOLAMENTO (CE) N. 214/96 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 1996 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,
considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;
considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;
considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4);
considerando che la sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice...
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