Commission Regulation (EC) No 70/2009 of 23 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards Improvements to International Financial Reporting Standards (IFRSs) (Text with EEA relevance)

Published date24 January 2009
Subject MatterFree movement of capital,Internal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 21, 24 January 2009
L_2009021IT.01001601.xml
24.1.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 21/16

REGOLAMENTO (CE) N. 70/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (IFRS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.
(2) Nel maggio 2008 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato Miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (nel prosieguo «i Miglioramenti») nel quadro del processo annuale di miglioramento volto a semplificare e chiarire i principi contabili internazionali. I Miglioramenti comprendono 35 modifiche ai principi contabili internazionali esistenti, suddivise in due parti: la Parte I contiene le modifiche che determinano cambiamenti relativi alla presentazione, alla rilevazione o alla valutazione, mentre la Parte II riguarda modifiche di carattere terminologico o redazionale.
(3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che i miglioramenti soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 5 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
(2) i Principi contabili internazionali (IAS) 1, IAS 8, IAS 10, IAS 16, IAS 19, IAS 20, IAS 23, IAS 27, IAS 28, IAS 29, IAS 31, IAS 34, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento;
(3) l'IFRS 1 è modificato conformemente alle modifiche all'IFRS 5 come indicato all'allegato del presente regolamento;
(4) lo IAS 7 è modificato conformemente alle modifiche allo IAS 16 come indicato all'allegato del presente regolamento;
(5) l'IFRS 7 e lo IAS 32 sono modificati conformemente alle modifiche allo IAS 28 e allo IAS 31, come indicato all'allegato del presente regolamento;
(6) lo IAS 16 è modificato conformemente alle modifiche allo IAS 40 come indicato all'allegato del presente regolamento;
(7) lo IAS 41 è modificato conformemente alle modifiche allo IAS 20 come indicato all'allegato del presente regolamento;
(8) l'IFRS 5, lo IAS 2 e lo IAS 36 sono modificati conformemente alle modifiche allo IAS 41, come indicato all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche ai principi di cui all'articolo 1, punti 2 e da 4 a 8, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

Le società applicano le modifiche ai principi di cui all'articolo 1, punti 1 e 3 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

Miglioramenti agli International Financial Reporting Standards

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

MIGLIORAMENTI AGLI IFRS

PARTE I

Modifiche all’International Financial Reporting Standard 5

Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

Sono aggiunti i paragrafi 8A, 36A e 44C.

CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) COME POSSEDUTE PER LA VENDITA

8A Un’entità che intraprenda un programma di vendita che comporta la perdita del controllo di una controllata deve classificare tutte le attività e le passività di detta controllata come possedute per la vendita se sono soddisfatti i criteri enunciati nei paragrafi 6–8, prescindendo dal fatto che, dopo la vendita, essa conservi una partecipazione di minoranza nell’ex controllata.

Presentazione di attività operative cessate

36A Un’entità che intraprenda un programma di vendita che comporta la perdita del controllo di una controllata, nel caso in cui quest’ultima sia un gruppo in dismissione che soddisfa la definizione di attività operativa cessata di cui al paragrafo 32, deve fornire le informazioni richieste nei paragrafi 33-36.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

44C I paragrafi 8A e 36A sono stati aggiunti dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Tuttavia, l’entità non deve applicare le modifiche agli esercizi che hanno inizio prima del 1o luglio 2009, a meno che non applichi anche lo IAS 27 (modificato nel maggio 2008). Se l’entità applica le modifiche prima del 1o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare le modifiche prospetticamente a partire dalla data della prima applicazione dell’IFRS 5, ferme restando le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 45 dello IAS 27 (modificato nel maggio 2008).

Appendice alle Modifiche all’IFRS 5

Modifiche all’IFRS 1

Le entità devono applicare le modifiche all’IFRS 1 riportate nella presente Appendice quando applicano le relative modifiche all’IFRS 5.

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Il paragrafo 34C(c) è modificato ed è aggiunto il paragrafo 47L.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni IFRS

Partecipazioni di minoranza

34C Il neoutilizzatore deve applicare le seguenti disposizioni dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato nel 2008) prospetticamente, a partire dalla data di passaggio agli IFRS:
(a)
(c) le disposizioni di cui ai paragrafi 34–37 per la contabilizzazione della perdita del controllo su una controllata e le relative disposizioni del paragrafo 8A dell’IFRS 5.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

47L Il paragrafo 34C è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009. Se l’entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) in un periodo precedente, le modifiche devono essere applicate dal periodo precedente in questione.

Modifiche al Principio contabile internazionale n. 1

Presentazione del bilancio (rivista nella sostanza nel 2007)

I paragrafi 68 e 71 sono modificati. È aggiunto il paragrafo 139C.

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

Attività correnti

68 Il ciclo operativo di un’entità è il tempo che intercorre tra l’acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando il normale ciclo operativo di un’entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi. Le attività correnti includono attività (come rimanenze e crediti commerciali) che sono vendute, utilizzate o realizzate nell’ambito del normale ciclo operativo, anche quando non è previsto che esse siano realizzate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Le attività correnti inoltre includono attività possedute principalmente per la negoziazione (tra gli esempi rientrano alcune attività finanziarie classificate come possedute per la negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39) e la parte corrente di attività finanziarie non correnti.

Passività correnti

71 Altre passività correnti non sono estinte nell’ambito del normale ciclo operativo, ma devono essere estinte entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio o sono assunte principalmente per essere negoziate. Tra gli
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT