Commission Regulation (EC) No 1108/2008 of 7 November 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the minimum requirements for bluetongue monitoring and surveillance programmes and the conditions for exempting semen from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC (Text with EEA relevance)

Published date08 November 2008
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 299, 08 November 2008
L_2008299IT.01001701.xml
8.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 299/17

REGOLAMENTO (CE) N. 1108/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le prescrizioni minime per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale e le condizioni per l’esenzione dello sperma dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare gli articoli 11 e 12 e l’articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/75/CE fissa le norme di controllo nonché le misure di lotta e di eradicazione contro la febbre catarrale. Esse includono l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza («zone soggette a restrizioni»), l’attuazione di programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale e un divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone sottoposte a restrizioni («divieto di uscita»).
(2) Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (2) stabilisce le norme da applicare nell’evento di un focolaio di tale malattia.
(3) L’allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce le prescrizioni minime per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale. L’allegato III di detto regolamento fissa le condizioni di esenzione dal divieto di uscita per quanto riguarda gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni. L’allegato V del suddetto regolamento stabilisce i criteri per la determinazione di una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale.
(4) È indispensabile che gli appropriati programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale siano attuati per consentire, tra l’altro, di individuare in modo tempestivo la presenza del virus della febbre catarrale, di dimostrare l’assenza di sierotipi specifici o generali del virus della febbre catarrale e di determinare il periodo stagionale libero di vettori. I programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale devono includere prescrizioni minime per gli Stati membri e garantire nel contempo una flessibilità sufficiente per tenere conto delle condizioni epidemiologiche locali.
(5) Una campagna di massa per la vaccinazione d’emergenza contro vari tipi di febbre catarrale è in corso d’attuazione nell’UE. La vaccinazione degli animali contro tale malattia rappresenta un’importante cambiamento dello stato immunitario della popolazione delle specie sensibili e ha conseguenze per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale. Quindi è opportuno apportare alcune modifiche alle prescrizioni riguardanti i programmi.
(6) L’allegato V del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce i criteri per la determinazione di una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale. Per motivi di chiarezza e per garantire un approccio più armonizzato è opportuno basare l’inizio e la fine del periodo stagionale libero di vettori su dati di vigilanza standardizzati.
(7) La parte B dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce le condizioni per l’esenzione dello sperma dal divieto di uscita. Secondo l’allegato, per poter beneficiare dell’esenzione lo sperma deve provenire da donatori che soddisfino talune condizioni. Nell’interesse della chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno chiarire alcune prescrizioni per quanto riguarda i controlli degli animali donatori di sperma, in particolare per quanto riguarda i test successivi alla raccolta.
(8) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1266/2007.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue:

1) l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento;
2) nella parte B dell’allegato III, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«d) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi del gruppo virale della febbre catarrale, effettuate almeno ogni 60 giorni durante il periodo di raccolta e tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo all’ultimo prelievo dello sperma da consegnare;
e) sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell’UIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell’agente condotto su campioni ematici prelevati:
i) all’inizio e alla fine della raccolta dello sperma da consegnare; e
ii) durante il periodo di raccolta dello sperma:
almeno ogni sette giorni, nel caso di test di isolamento del virus, oppure
almeno ogni 28 giorni, nel caso della reazione a catena della polimerasi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(2) GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale (di cui all’articolo 4)

1. Requisiti minimi per i programmi di controllo della febbre catarrale che gli Stati membri devono applicare nelle zone soggette a restrizioni

I programmi di controllo della febbre catarrale sono mirati a fornire informazioni sulla dinamica della malattia in una zona soggetta a restrizioni. Gli obiettivi dei programmi di controllo della febbre catarrale riguardano l’individuazione di nuovi sierotipi della malattia e la dimostrazione dell’assenza di taluni sierotipi di febbre catarrale. Altri obiettivi possono includere la dimostrazione dell’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale, l’individuazione di un periodo stagionalmente libero da vettori e l’identificazione della specie vettrice.

Ai fini del controllo e della vigilanza della febbre catarrale l’unità geografica di riferimento è definita tramite una griglia di circa 45 x 45 km (all’incirca 2 000 km2), a meno che condizioni ambientali specifiche non giustifichino un’estensione differente. Gli Stati membri possono anche utilizzare la “regione” di cui all’articolo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE come unità geografica di riferimento a fini di controllo e vigilanza.

1.1. I programmi di controllo della febbre catarrale comprendono almeno la vigilanza clinica passiva e la vigilanza attiva...

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