Commission Regulation (EC) No 97/2009 of 2 February 2009 implementing Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council concerning structural business statistics, as regards the use of the flexible module (Text with EEA relevance)

Published date03 February 2009
Subject MatterInternal market - Principles,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 33, 03 February 2009
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3.2.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 33/6

REGOLAMENTO (CE) N. 97/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2009

che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, per quanto riguarda l'uso del modulo flessibile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 295/2008 ha istituito un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie riguardanti la struttura, l'attività, la competitività e la performance delle imprese nella Comunità.
(2) Occorre pianificare, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l'uso del modulo flessibile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera j) di detto regolamento e deciderne il campo di applicazione, l'elenco delle caratteristiche, il periodo di riferimento, le attività da svolgere e i requisiti di qualità.
(3) L'accesso al finanziamento rappresenta un problema di rilievo nella maggior parte degli Stati membri e al tempo stesso nella Comunità. È evidente che le imprese europee soffrono di un deficit di finanziamento, in particolare nel caso di forte crescita o se possono essere qualificate come giovani imprese. Statistiche specifiche sono quindi necessarie per consentire di analizzare la situazione di queste imprese rispetto a quella dell'insieme delle piccole e medie imprese. Nella misura del possibile, occorre estrarre questi dati dalle fonti esistenti.
(4) Gli ulteriori dettagli tecnici eventualmente necessari formeranno oggetto di orientamenti e raccomandazioni elaborati dalla Commissione (Eurostat) in stretta collaborazione con gli Stati membri.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il modulo flessibile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera j) del regolamento (CE) n. 295/2008 è utilizzato per produrre statistiche relative all'accesso delle imprese al finanziamento. Il campo di applicazione della raccolta di dati è costituito da imprese non finanziarie con 10-249 addetti nel 2005 e ancora attivi nel 2008, che impiegano 10 o più persone nel periodo di riferimento di cui all'articolo 6; le subpopolazioni sono rappresentate da imprese in forte espansione (tasso di crescita medio dell'occupazione su base annua superiore al 20 % dal 2005 al 2008) e le «gazzelle» (imprese a forte crescita aventi un'età massima di cinque anni), create nel 2003 o nel 2004.

Articolo 2

Al fine di limitare l'onere che grava sulle imprese e i costi sostenuti dagli Stati membri, occorre utilizzare, nel limite del possibile, i dati esistenti delle fonti amministrative.

Articolo 3

Le caratteristiche comprese nella raccolta dei dati sono le seguenti:

a) l'importanza della struttura della proprietà
...

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