Commission Regulation (EC) No 1213/2008 of 5 December 2008 concerning a coordinated multiannual Community control programme for 2009, 2010 and 2011 to ensure compliance with maximum levels of and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin (Text with EEA relevance)

Published date06 December 2008
Subject MatterFoodstuffs,Plant health legislation,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 328, 06 December 2008
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6.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328/9

REGOLAMENTO (CE) N. 1213/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2008

relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE la Commissione ha adottato raccomandazioni in merito ad un programma comunitario di sorveglianza coordinata per i residui di antiparassitari sui e nei cereali e in alcuni prodotti di origine vegetale. Il 1o settembre 2008 tali direttive sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 396/2005, a norma del quale il programma comunitario di sorveglianza dei residui di antiparassitari deve riguardare, oltre agli alimenti di origine vegetale, anche quelli di origine animale e deve assumere la forma di atto vincolante. Esso deve essere quindi adottato come regolamento e non deve inficiare la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (2).
(2) Nella Comunità trenta prodotti alimentari costituiscono i principali componenti della dieta. Considerandone l'importante evoluzione nel corso di un triennio, è opportuno controllare gli antiparassitari in questi trenta prodotti alimentari per cicli triennali, onde consentire la valutazione dell'esposizione dei consumatori e l'applicazione della legislazione comunitaria.
(3) Sulla base di una distribuzione binomiale di probabilità, si può calcolare che l'analisi di 642 campioni consenta di individuare, con un tasso di affidabilità superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari che superano il limite di determinazione (LD), quando almeno l'1 % dei prodotti contiene residui che superano tale limite. La raccolta di questi campioni deve essere ripartita tra gli Stati membri in base alla popolazione, con un minimo di 12 campioni all'anno per prodotto.
(4) Ove la definizione di un antiparassitario includa altre sostanze attive, metaboliti e prodotti di degradazione, tali metaboliti vanno dichiarati a parte.
(5) Un documento dal titolo «Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari» è disponibile sul sito web della Commissione (3).
(6) Per le procedure di campionamento occorre applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (4) che integra i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla Commissione del Codex Alimentarius.
(7) Occorre altresì valutare il rispetto dei livelli massimi di residui per quanto riguarda gli alimenti per l'infanzia fissati conformemente all'articolo 10 della direttiva 2006/141/CEE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (5) e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (6).
(8) È opportuno valutare gli effetti aggregati, cumulativi e sinergici degli antiparassitari; la valutazione deve iniziare da alcuni organofosfati, carbammati, triazoli e piretroidi di cui all'allegato I.
(9) Entro il 31 agosto di ogni anno gli Stati membri devono trasmettere le informazioni relative all'anno civile precedente.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sono invitati a prelevare e analizzare, nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011, campioni delle combinazioni di prodotti/residui di antiparassitari che figurano nell’allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto figura all'allegato II.

Articolo 2

1. Il lotto da sottoporre al campionamento deve essere scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero delle unità, deve essere conforme a quanto disposto nella direttiva 2002/63/CE.

2. I campioni prelevati e analizzati devono comprendere almeno:

a) dieci campioni di alimenti per lattanti, composti essenzialmente da legumi, frutta o cereali;
b) un campione, ove disponibile, di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica che rifletta la quota di mercato dei prodotti biologici in ciascuno Stato membro.

Articolo 3

1. Entro il 31 agosto 2010, 2011 e 2012 gli Stati membri devono trasmettere i risultati delle analisi dei campioni effettuate, rispettivamente, nel 2009, 2010 e 2011.

Oltre a tali risultati, gli Stati membri sono tenuti a fornire le seguenti informazioni:

a) i metodi analitici applicati e le soglie di notificazione raggiunte, in conformità delle linee guida sulle procedure di convalida e di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari in prodotti alimentari e mangimi;
b) il limite di determinazione applicato nei programmi di controllo nazionali e comunitari;
c) informazioni relative allo status di accreditamento dei laboratori di analisi che effettuano i controlli;
d) ove consentito dalle legislazioni nazionali, dettagli sulle misure di attuazione adottate;
e) in caso di eccedenza degli LMR, un'esposizione dei motivi che possono aver portato al superamento degli LMR, corredata di tutte le pertinenti osservazioni riguardanti le opzioni di gestione del rischio.

2. Ove la definizione di un antiparassitario includa sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, gli Stati membri comunicano i risultati dell'analisi conformemente alla definizione giuridica del residuo. Se del caso, vanno forniti a parte i risultati dei principali isomeri o metaboliti menzionati nella definizione del residuo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(3) Documento SANCO/3131/2007 del 31 ottobre 2007

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(4) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

(5) GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(6) GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.


ALLEGATO I

Combinazioni di antiparassitari e di prodotti da controllare

2009 2010 2011
2,4-D (Somma di 2,4-D e suoi esteri espr. in 2,4-D) (3) (1)
4,4′-metossicloro (4) (5) (6)
Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e delta-8,9 isomero di avermectina B1a) (2) (4) (3) (5) (1) (6)
Acefato (2) (3) (1)
Acetamiprid (2) (3) (1)
Acrinatrin (3) (1)
Aldicarb (somma di aldicarb, del suo solfossido e solfone, espressa in aldicarb) (2) (3) (1)
Amitraz (compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetilanilina espressa in amitraz) (3) (1)
Amitrolo (9) (2) (3) (1)
Azinfos-etile (9) (4) (5) (6)
Azinfos-metile (2) (3) (1)
Azossistrobin (2) (3) (1)
Benfuracarb (9) (2) (3) (1)
Bifentrin (2) (4) (3) (5) (1) (6)
Bitertanol (3) (1)
Boscalid (2) (3) (1)
Ione Br (3) (1)
Bromopropilato (2) (3) (1)
Bromuconazolo (somma di diasteroisomeri) (9) (2) (3) (1)
Bupirimate (2) (3) (1)
Buprofezin (2) (3) (1)
Cadusafos (9) (2) (3) (1)
Campfechlor (somma di parlar nn. 26, 50 e 62) (9) (4) (5) (6)
Captan (2) (3) (1)
Carbaril (2) (3) (1)
Carbendazim (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim) (2) (3) (1)
Carbofuran (somma di carbofuran e di 3-idrossicarbofuran espressa in carbofuran) (2) (3) (1)
Carbosulfan (9) (2) (3) (1)
Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano) (4) (5) (6)
Clorfenapir (3) (1)
Clorfenvinfos (2) (3) (1)
Clormequat (7) (2) (3) (1)
Clorobenzilato (9) (4) (5) (6)
Clorotalonil (2) (3) (1)
Chlorpropham (chlorpropham e 3-cloroanilina espr. in chlorpropham) (2) (3) (1)
Clorpyrifos (2) (4) (3) (5) (1) (6)
Clorpyrifos-metile (2) (4) (3) (5) (1) (6)
Clofentezina (somma di tutti i composti contenenti la frazione 2-chlorbenzoyl espr. in clofentezin) (2) (
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