Commission Regulation (EC) No 904/2009 of 28 September 2009 concerning the authorisation of guanidinoacetic acid as a feed additive for chickens for fattening (Text with EEA relevance)

Published date29 September 2009
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 256, 29 September 2009
L_2009256IT.01002801.xml
29.9.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 256/28

REGOLAMENTO (CE) N. 904/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

relativo all’autorizzazione dell’acido guanidoacetico come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) La domanda riguarda l’autorizzazione dell’acido guanidoacetico (n. CAS 352-97-6) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».
(4) Dal parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») del 3 marzo 2009 (2) risulta che l’acido guanidoacetico (n. CAS 352-97-6) non ha influenza sfavorevole sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni particolari relative a un monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, si può autorizzare l’impiego del preparato, come descritto nell’allegato del presente regolamento.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

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