Commission Regulation (EC) No 103/2004 of 21 January 2004 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 2200/96 as regards intervention arrangements and market withdrawals in the fruit and vegetable sector

Published date23 January 2004
Subject MatterFruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 16, 23 January 2004
EUR-Lex - 32004R0103 - IT 32004R0103

Regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione, del 21 gennaio 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 23/01/2004 pag. 0003 - 0019


Regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione

del 21 gennaio 2004

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), in particolare l'articolo 30, paragrafi 6 e 7, e l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli(2) ha dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche a tale regime. Per garantire la chiarezza dei testi di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 659/97 e, in tale occasione, per ragioni di razionalità, è ugualmente opportuno inserire nel nuovo regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 1492/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle condizioni per le operazioni di distillazione di alcuni tipi di frutta ritirati dal mercato(3). Occorre dunque abrogare i regolamenti (CE) n. 659/97 e (CE) n. 1492/97.

(2) Il titolo IV del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce il regime degli interventi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e prevede l'erogazione di un'indennità comunitaria per i prodotti elencati nel suo allegato II. L'articolo 15, paragrafo 3, di tale regolamento prevede la possibilità di utilizzare il fondo di esercizio per finanziare i ritiri dal mercato, in particolare dei prodotti non compresi nell'allegato II, nonché per l'erogazione di un'integrazione dell'indennità comunitaria di cui al titolo IV. Occorre stabilire le modalità di applicazione di tali disposizioni.

(3) I termini "prodotti non messi in vendita", "ritiri dal mercato" e "prodotti ritirati dal mercato" sono equiparati e devono quindi essere inclusi nella stessa definizione. I termini "quantitativo commercializzato" e "produzione commercializzata" devono anche essere oggetto di una definizione unica, coerente con la definizione di "valore della produzione commercializzata" di cui al regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario(4) che includa quindi i quantitativi ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita.

(4) Occorre precisare che le disposizioni in materia di obbligo di imballaggio non si applicano ai prodotti ritirati dal mercato, ad eccezione dei prodotti in miniatura, per i quali esiste un rischio di confusione con prodotti che non rispettano il calibro minimo.

(5) È necessario definire le campagne di commercializzazione per i prodotti in questione, nonché le modalità di applicazione delle medie triennali di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96.

(6) Per consentire alle autorità competenti di pianificare le operazioni di controllo, le organizzazioni di produttori devono comunicare loro preventivamente ciascuna operazione di ritiro. In seguito le autorità autorizzano ogni operazione di ritiro sulla base degli accertamenti effettuati in occasione di eventuali controlli. Bisogna prevedere che tali autorità assistano alla denaturazione dei prodotti ritirati che non sono destinati al consumo umano dopo la distribuzione gratuita.

(7) L'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce le indennità comunitarie di ritiro per i prodotti di cui all'allegato II del regolamento. Occorre prevedere un sistema di pagamento di tali indennità che consenta, da un lato, di rispettare in ogni momento i limiti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2200/96, e, dall'altro, di procedere alla liquidazione delle operazioni entro termini ragionevoli.

(8) Poiché i ritiri di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 sono finanziati dai fondi di esercizio, il loro pagamento deve avvenire nel quadro del regolamento (CE) n. 1433/2003. A fini di chiarezza occorre tuttavia fissare concretamente l'importo massimo dell'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro di cui all'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96.

(9) Secondo l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino, e lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96, i prodotti ritirati dal mercato possono essere distribuiti gratuitamente sia all'interno che all'esterno della Comunità, a titolo di aiuto umanitario, ad alcune categorie di persone bisognose, tramite le organizzazioni di beneficenza o alcuni enti o istituti. A tal fine è opportuno prevedere il riconoscimento preventivo delle organizzazioni di beneficenza. Per l'aiuto alimentare, occorre inoltre prevedere che le modalità di applicazione siano compatibili con i principi generali seguiti dalla Comunità in materia di aiuti alimentari in natura.

(10) Per facilitare la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati, occorre autorizzarne la trasformazione ai fini della distribuzione a spese dell'organizzazione di beneficenza, o tramite qualsiasi procedura che garantisca l'uguaglianza di trattamento tra i trasformatori interessati.

(11) In caso di distribuzione gratuita degli ortofrutticoli ritirati dal mercato, le spese di trasporto, cernita e imballaggio sono a carico dalla Comunità, in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96. Si deve precisare a chi bisogna pagare le spese di trasporto e stabilire tassi forfettari per la copertura delle spese di trasporto, cernita e imballaggio.

(12) L'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede per i prodotti ritirati dal mercato alcune destinazioni privilegiate diverse dalla distribuzione gratuita. Occorre prevedere che gli Stati membri possano scegliere la destinazione più appropriata, a condizione di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza nei confronti delle industrie interessate. Per alcuni prodotti ritirati dal mercato, una di queste destinazioni può essere la trasformazione in alcol. Per evitare che la distillazione di tali prodotti produca perturbazioni del mercato dell'alcol, occorre prevedere la denaturazione dell'alcol ottenuto e la sua destinazione ad usi industriali, ad esclusione di qualsiasi uso alimentare.

(13) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede che gli Stati membri definiscano una disciplina nazionale per l'elaborazione di condizioni generali relative ai metodi di ritiro rispettosi dell'ambiente. Occorre definire il contenuto minimo di questa disciplina per garantire che i ritiri siano effettuati nel rispetto dell'ambiente, con particolare riferimento ai prodotti ritirati distrutti o distribuiti agli animali mediante spargimento sul terreno.

(14) È necessario definire procedure di controllo materiale e documentale delle operazioni di intervento, tanto al momento dell'operazione di ritiro quanto al termine della campagna. Nel caso di infrazioni, occorre prevedere modalità di recupero delle somme versate nonché sanzioni dissuasive e proporzionali alla gravità dell'irregolarità commessa. Le operazioni di controllo devono riguardare le organizzazioni di produttori e i destinatari dei prodotti.

(15) Occorre tener conto del carico amministrativo cui dovranno far fronte gli Stati membri per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento e prevedere quindi che il presente regolamento si applichi, per ciascun prodotto, a partire dalla prima campagna di commercializzazione successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre le disposizioni concernenti la comunicazione dei prezzi alla produzione previste dal regolamento (CE) n. 659/97 devono essere mantenute in applicazione fino al 1o luglio 2004, in attesa dell'adozione di nuove disposizioni con atto distinto dal presente regolamento.

(16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime:

a) degli interventi di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 2200/96 per i prodotti elencati nell'allegato II dello stesso regolamento;

b) dei ritiri dal mercato di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento, non elencati nel suo allegato II.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per "prodotti ritirati dal mercato", "ritiri dal mercato" e "prodotti non messi in vendita" si intendono i prodotti che:

a) non sono venduti per il tramite di un'organizzazione di produttori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96, nell'ambito del regime di interventi di cui al titolo IV dello stesso regolamento;

b) sono oggetto dei ritiri dal mercato di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.

2. Per ciascun prodotto, il "quantitativo commercializzato" di un'organizzazione di produttori, di cui all'articolo 23,...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT