Commission Regulation (EC) No 1492/97 of 29 July 1997 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2200/96 as regards the fixing of the conditions for the distillation of certain fruit withdrawn from the market

Published date30 July 1997
Subject MatterFruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 202, 30 July 1997
EUR-Lex - 31997R1492 - IT

Regolamento (CE) n. 1492/97 della Commissione del 29 luglio 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle condizioni per le operazioni di distillazione di alcuni tipi di frutta ritirati dal mercato

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 30/07/1997 pag. 0028 - 0031


REGOLAMENTO (CE) N. 1492/97 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle condizioni per le operazioni di distillazione di alcuni tipi di frutta ritirati dal mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 30, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede che le mele, le pere, le pesche e le nettarine ritirate dal mercato in base alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, possono essere smaltite mediante trasformazione in alcole di gradazione superiore a 80 % vol, ottenuto per distillazione diretta del prodotto;

considerando che l'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede che le operazioni di distillazione di cui al paragrafo 1, lettera c), vengano svolte dalle industrie di distillazione, sia per proprio conto, sia per conto dell'organismo designato dallo Stato membro interessato, e che le operazioni in questione siano effettuate da detto organismo con i mezzi più opportuni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7 del regolamento sopra citato, le modalità di applicazione di detto articolo devono permettere di evitare che la distillazione dei prodotti ritirati provochi perturbazioni sul mercato dell'alcole; che, a tal fine, occorre prevedere la denaturazione obbligatoria dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta ritirata dal mercato e la sua destinazione a scopi industriali che escludano l'utilizzazione per il consumo alimentare; che tale denaturazione deve essere conforme al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 2546/95 (3), relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione...

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