Commission Regulation (EC) No 2546/95 of 30 October 1995 amending Commission Regulation (EC) No 3199/93 on the mutual recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol for the purposes of exemption from excise duty

Published date31 October 1995
Subject MatterTaxation,Approximation of laws,Alcohol
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 260, 31 October 1995
EUR-Lex - 31995R2546 - IT

Regolamento (CE) n. 2546/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa

Gazzetta ufficiale n. L 260 del 31/10/1995 pag. 0045 - 0046


REGOLAMENTO (CE) N. 2546/95 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (2), modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (3), in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (4) relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa,

visto il parere del comitato per le accise,

considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri esentano dall'accisa l'alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo;

considerando che il Portogallo, la Finlandia, l'Austria e la Svezia hanno comunicato i denaturanti che intendono utilizzare;

considerando che l'Italia ha comunicato una modificazione della formula del denaturante autorizzato dal regolamento (CE) n. 3199/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3199/93 è modificato come segue:

a) All'allegato vengono aggiunti i seguenti commi:

« Portogallo Alcole etilico di bassa qualità che contiene, per ettolitro, almeno 5 litri di metanolo e di alcoli superiori, con titolo alcolometrico superiore o uguale a 90 % vol e inferiore o uguale a 96 % vol con aggiunta, per ettolitro, di:

- 2 litri di essenza di trementina o petrolio e...

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