Commission Regulation (EC) No 2467/97 of 11 December 1997 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2200/97 on the improvement of the Community production of apples, pears, peaches and nectarines

Published date12 December 1997
Subject MatterFruit and vegetables,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 341, 12 December 1997
EUR-Lex - 31997R2467 - IT 31997R2467

Regolamento (CE) n. 2467/97 della Commissione dell'11 dicembre 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/97 del Consiglio relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noci

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 12/12/1997 pag. 0003 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 2467/97 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/97 del Consiglio relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/97 del Consiglio, del 30 ottobre 1997, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noci (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che, per conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 2200/97, è opportuno precisare le condizioni alle quali è concesso il premio per l'estirpazione di alberi di mele, pere, pesche e pesche noci previsto da detto regolamento, in appresso denominato «premio d'estirpazione»; che a tal fine occorre definire le superfici e gli alberi da frutto che possono essere estirpati e determinare il livello del relativo premio;

considerando che, per garantire l'efficienza di detto regime e consentire la valutazione a posteriori dei relativi risultati, è indispensabile precisare le indicazioni che devono essere riportate nella domanda di premio d'estirpazione e verificare l'esattezza delle medesime; che occorre determinare gli impegni che deve assumere il richiedente in ordine all'impianto di alberi di mele, pesche e pesche noci nella propria azienda dopo l'estirpazione; che devono essere precisate le informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione dopo le operazioni di estirpazione; che tali informazioni devono essere distinte secondo le varietà e le zone di produzione di cui agli allegati II e III della decisione 77/144/CEE della Commissione del 22 dicembre 1976, che stabilisce il codice standard e le norme per la trascrizione in una forma che si presti alla lettura meccanografica dei risultati delle indagini sulle piantagioni di certe specie di alberi da frutto, nonché le delimitazioni delle zone di produzione per queste indagini (2), modificata da ultimo dalla decisione 96/689/CEE (3);

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/97, è opportuno determinare a quali condizioni la Commissione può modificare il riparto tra gli Stati membri contemplato nel medesimo articolo, nonché le condizioni per la determinazione, da parte degli Stati membri, delle superfici che possono beneficiare del premio di estirpazione;

considerando che, per evitare il rischio di reimpianto degli alberi estirpati, è opportuno prescrivere che vengano resi inadatti a tale utilizzazione;

considerando che, prima di procedere al versamento del premio d'estirpazione, occorre constatare che l'estirpazione sia realmente avvenuta;

considerando che si devono prendere tutte le disposizioni necessarie a garantire l'osservanza degli impegni assunti dal beneficiario del premio d'estirpazione, nonché prevedere le sanzioni da comminare in caso d'inadempimento di tali impegni;

considerando che il fatto generatore del tasso di...

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