Commission Regulation (EC) No 606/2001 of 23 March 2001 on implementing Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards derogations of Member States

Published date02 April 2001
Subject MatterConjunctural policy,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 92, 02 April 2001
EUR-Lex - 32001R0606 - IT

Regolamento (CE) n. 606/2001 della Commissione, del 23 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda le deroghe concesse agli Stati membri, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 02/04/2001 pag. 0001 - 0038


Regolamento (CE) n. 606/2001 della Commissione

del 23 marzo 2001

recante attuazione, per quanto riguarda le deroghe concesse agli Stati membri, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali(1), in particolare gli articoli 13 e 17, lettera h),

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.

(2) ai sensi dell'articolo 13 e dell'articolo 17, lettera h), del regolamento (CE) n. 1165/98, sono necessarie norme di attuazione concernenti le deroghe da concedere.

(3) le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroghe

Le deroghe di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, lettera h), del regolamento (CE) n. 1165/98 sono specificate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2001.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

(2) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

DEROGHE

Nelle tabelle seguenti sono indicate le deroghe richieste per ciascun indicatore di ciascun allegato del regolamento (CE) n. 1165/98.

La prima colonna contiene il riferimento agli indicatori elencati nel regolamento. La lettera che figura nel codice dell'indicatore rimanda al corrispondente allegato del regolamento (CE) n. 1165/98.

Nella seconda colonna è...

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