Commission Regulation (EC) No 230/2004 of 10 February 2004 amending Regulation (EC) No 1972/2003 on transitional measures to be adopted in respect of trade in agricultural products on account of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia
Published date | 11 February 2004 |
Subject Matter | Agriculture and Fisheries,Accession |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 39, 11 February 2004 |
Regolamento (CE) n. 230/2004 della Commissione, del 10 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1972/2003 relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. L 039 del 11/02/2004 pag. 0013 - 0014
Regolamento (CE) n. 230/2004 della Commissione
del 10 febbraio 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1972/2003 relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione di Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione di Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione(1), i nuovi Stati membri procedono senza indugio a costituire un inventario delle scorte esistenti al 1o maggio 2004 ai fini della corretta applicazione del prelievo da imporre ai detentori di scorte eccedenti. Per agevolare la costituzione di un inventario comprendente un numero considerevole di prodotti agricoli e di prodotti non compresi nell'allegato I nonché di eliminare i rischi potenziali in modo efficace, i nuovi Stati membri possono utilizzare un sistema di analisi del rischio per identificare i detentori di scorte eccedenti.
(2) È necessario evitare che merci per le quali è stata pagata una restituzione all'esportazione beneficino di una misura d'intervento o di un aiuto ai sensi del titolo I, capi II e III, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore...
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