Commission Regulation (EC) No 1972/2003 of 10 November 2003 on transitional measures to be adopted in respect of trade in agricultural products on account of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia

Published date11 November 2003
Subject MatterAccession,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 293, 11 November 2003
EUR-Lex - 32003R1972 - IT 32003R1972

Regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 293 del 11/11/2003 pag. 0003 - 0006


Regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione

del 10 novembre 2003

relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria, in particolare l'articolo 41, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Occorre adottare misure transitorie per evitare il rischio di distorsione degli scambi, a detrimento dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito all'adesione di dieci nuovi Stati all'Unione europea, il 1o maggio 2004.

(2) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 500/2003(2), possono beneficiare della restituzione solo quei prodotti che hanno lasciato il territorio doganale della Comunità entro sessanta giorni dall'accettazione della dichiarazione d'esportazione. L'obbligo di lasciare il territorio doganale della Comunità entro sessanta giorni dall'accettazione della dichiarazione d'esportazione costituisce anche l'esigenza principale per lo svincolo della cauzione legata alla licenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003(4). Poiché le frontiere interne saranno soppresse al momento dell'adesione, i prodotti esportati dalla Comunità dei quindici devono aver lasciato il territorio doganale della Comunità entro il 30 aprile 2004 in tutti i casi, anche se la dichiarazione di esportazione è stata accettata meno di sessanta giorni prima della data dell'adesione.

(3) Le distorsioni degli scambi che rischiano di turbare le organizzazioni di mercato sono spesso provocate da spedizioni artificiali di prodotti che non fanno parte delle normali scorte dello Stato in questione. Anche la produzione nazionale può dare luogo ad eccedenze. Si dovrebbe quindi imporre un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri.

(4) Occorre evitare che le merci per le quali sono state pagate restituzioni all'esportazione anteriormente al 1o maggio 2004 fruiscano di una seconda restituzione in caso di esportazione verso paesi terzi dopo il 30 aprile 2004.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono necessarie ed opportune e vanno applicate in maniera uniforme.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) "Comunità dei quindici": la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;

b) "nuovi Stati membri": Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria;

c) "Comunità allargata": la Comunità nella sua composizione al 1o maggio 2004;

d) "prodotti": prodotti agricoli e/o merci non comprese nell'allegato I del trattato CE;

e) "restituzione alla produzione": la restituzione concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio(5) o dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio(6) o dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio(7).

Articolo 2

Esportazioni dalla...

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