Commission Regulation (EC) No 1291/2003 of 18 July 2003 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 on the entry of certain names in the "Register of protected designation of origin and protected geographical indications" provided for in Council Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs (Pane di Altamura)

Published date19 July 2003
Subject MatterConsumer protection,Agriculture and Fisheries,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 181, 19 July 2003
EUR-Lex - 32003R1291 - IT

Regolamento (CE) n. 1291/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Pane di Altamura)

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 19/07/2003 pag. 0012 - 0019


Regolamento (CE) n. 1291/2003 della Commissione

del 18 luglio 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Pane di Altamura)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come denominazione di origine protetta la denominazione "Pane di Altamura".

(2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme alle disposizioni del regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi ivi previsti all'articolo 4.

(3) In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) degli elementi principali della domanda di registrazione per il "Pane di Altamura", la Repubblica ellenica ha inviato alla Commissione una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. L'opposizione riguardava il mancato rispetto delle condizioni previste all'articolo 2 del regolamento. Nel caso di una denominazione di origine, la produzione, la trasformazione e l'elaborazione devono infatti effettuarsi nell'area geografica delimitata. Come risulta dal disciplinare, il Pane di Altamura è prodotto con una materia prima, la semola, proveniente da cinque comuni diversi: Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervo Murge, mentre l'area di trasformazione in pane è limitata al comune di Altamura.

(4) In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee degli elementi principali della domanda di registrazione per il "Pane di Altamura", la Repubblica portoghese ha inviato alla Commissione una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. L'opposizione era motivata dagli stessi argomenti addotti dalla Repubblica ellenica. Veniva inoltre precisato che la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta come indicazione geografica protetta e non come denominazione di origine protetta.

(5) Le dichiarazioni di opposizione della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese erano ricevibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92. La Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a cercare un accordo tra loro conformemente alle rispettive procedure interne.

(6) La Repubblica italiana ha risposto alle dichiarazioni di opposizione presentate dalla Repubblica ellenica e dalla Repubblica portoghese affermando di essere d'accordo con le osservazioni formulate. Essa ha aggiunto che la discrepanza tra la delimitazione dell'area di produzione della materia prima e di molitura e quella dell'area di produzione del pane era dovuta esclusivamente ad un errore materiale e ha presentato una nuova redazione del paragrafo della scheda riassuntiva concernente la delimitazione dell'area geografica, secondo cui l'area di produzione del Pane di Altamura coincide con l'area di produzione della materia prima.

(7) La Repubblica ellenica ha risposto che essa non aveva più alcuna obiezione contro la registrazione della denominazione "Pane di Altamura".

(8) La Repubblica portoghese ha risposto che essa manteneva il proprio disaccordo nei confronti della registrazione della denominazione "Pane di Altamura" quale denominazione di origine protetta. Non riteneva infatti appropriato che il nome geografico "Altamura" potesse riferirsi ad un prodotto originario di tutta l'area geografica corrispondente ai cinque comuni sopra menzionati. La scheda riassuntiva conteneva in effetti degli elementi comprovanti che solo il comune di Altamura aveva una reputazione per la fabbricazione del pane e non l'intera regione. Per questi vari motivi considerava che la denominazione suddetta avrebbe dovuto essere registrata come indicazione geografica protetta.

(9) La Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione "Pane di Altamura", quale denominazione di origine, modificata rispetto alla domanda iniziale. L'area geografica di produzione del pane corrisponde al territorio dei cinque comuni sopra menzionati e coincide quindi con l'area geografica di produzione della materia prima.

(10) Poiché non è stato raggiunto alcun accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese entro il termine di tre mesi, la Commissione deve prendere una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 15.

(11) La Commissione ha chiesto il parere del comitato scientifico per le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità. Il comitato scientifico ha ritenuto che "le caratteristiche relative al Pane di Altamura presentate nella domanda si riferiscono non solo al comune d'Altamura ma anche ad aree specifiche situate al di fuori di questo comune nelle quali si effettuano...

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