Commission Regulation (EC) No 1109/2002 of 26 June 2002 fixing export refunds on nuts

Published date27 June 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 168, 27 June 2002
EUR-Lex - 32002R1109 - IT

Regolamento (CE) n. 1109/2002 della Commissione, del 26 giugno 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione per le frutta a guscio

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 27/06/2002 pag. 0005 - 0007


Regolamento (CE) n. 1109/2002 della Commissione

del 26 giugno 2002

che fissa le restituzioni all'esportazione per le frutta a guscio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione(3), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

(5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.

(6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di...

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