Commission Regulation (EC) No 1428/2003 of 11 August 2003 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 on the entry of certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications provided for in Council Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs "ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Fasolia Gigantes — Elefantes Kastorias)"
Published date | 12 August 2003 |
Subject Matter | Consumer protection,Agriculture and Fisheries,Foodstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 203, 12 August 2003 |
Regolamento (CE) n. 1428/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari "ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ" ("Fasolia Gigantes — Elefantes Kastorias")
Gazzetta ufficiale n. L 203 del 12/08/2003 pag. 0007 - 0012
Regolamento (CE) n. 1428/2003 della Commissione
dell'11 agosto 2003
che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari "ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ - ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ" ("Fasolia Gigantes - Elefantes Kastorias")
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Grecia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione "ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ - ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ" ("Fasolia Gigantes - Elefantes Kastorias") quale indicazione geografica.
(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che la suddetta domanda è conforme a tale regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
(3) A seguito della pubblicazione della sintesi della domanda in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Repubblica ellenica ha chiesto l'introduzione di due modifiche minori al punto 4.2 (descrizione) e la soppressione dell'indicazione secondo cui i veicoli dell'associazione richiedente sono utilizzati a fini di distribuzione. Nell'allegato II è riportata la sintesi riveduta della domanda.
(4) La denominazione di cui trattasi può pertanto essere iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette e godere della protezione comunitaria in qualità di indicazione geografica protetta.
(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2003(4),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione riportata nell'allegato del presente regolamento; la suddetta denominazione è iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Gli elementi principali del disciplinare di produzione sono riportati nell'allegato II. Questi sostituiscono la sintesi della domanda pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Union europea(5).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.
Per la Commissione
Franz Fischler
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.
(4) GU L 184 del 23.7.2003, pag. 3.
(5) GU C 120 del 23.5.2002...
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