Commission Regulation (EC) No 1315/2007 of 8 November 2007 on safety oversight in air traffic management and amending Regulation (EC) No 2096/2005 (Text with EEA relevance)

Published date09 November 2007
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 291, 09 November 2007
L_2007291IT.01001601.xml
9.11.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 291/16

REGOLAMENTO (CE) N. 1315/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2007

sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 550/2004, la Commissione è tenuta a individuare e adottare le pertinenti disposizioni dei requisiti di sicurezza di Eurocontrol (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements — ESARR), tenendo conto della normativa comunitaria vigente. La norma ESARR 1 stabilisce una serie di requisiti di sicurezza applicabili ai fini dell’efficace esercizio della funzione di sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo (air traffic management — ATM).
(2) Il ruolo e le funzioni delle autorità nazionali di vigilanza sono stati definiti nei seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2); regolamento (CE) n. 550/2004; regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (3) e regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (4). I citati regolamenti prevedono altresì disposizioni relative alla sicurezza dei servizi di navigazione aerea. Mentre la responsabilità di fornire i servizi in condizioni di sicurezza incombe al prestatore di servizi, spetta agli Stati membri garantire una sorveglianza efficace per il tramite delle rispettive autorità nazionali di vigilanza.
(3) Il presente regolamento non deve includere le operazioni e l’addestramento militari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.
(4) Le autorità nazionali di vigilanza devono procedere a controlli regolamentari di sicurezza e ad esami di sicurezza conformemente al presente regolamento nell’ambito delle ispezioni e delle indagini previste dal regolamento (CE) n. 550/2004.
(5) È opportuno che le autorità nazionali di vigilanza considerino la possibilità di applicare l’approccio alla sorveglianza della sicurezza illustrato nel presente regolamento ad altri settori soggetti a sorveglianza, secondo le necessità, affinché si possa sviluppare una supervisione efficace e coerente.
(6) Conformemente all’allegato 11, sezione 2.26, della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, la norma ESARR 1 dispone il controllo e la valutazione dei livelli di sicurezza raggiunti rispetto ai livelli tollerabili di sicurezza stabiliti per specifici blocchi di spazio aereo. Tuttavia, detti livelli tollerabili di sicurezza non sono stati definiti completamente a livello comunitario e dovranno pertanto essere presi in considerazione dal presente regolamento in una fase successiva.
(7) In tutti i servizi di navigazione aerea, così come nella gestione del flusso di traffico aereo e nella gestione dello spazio aereo, si utilizzano sistemi funzionali per la gestione del traffico aereo. Qualunque modifica dei sistemi funzionali deve pertanto essere sottoposta a sorveglianza della sicurezza.
(8) L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 552/2004 dispone che l’autorità di vigilanza nazionale adotti tutte le misure necessarie qualora un sistema o un componente non soddisfi i requisiti essenziali pertinenti. In questo contesto, e in particolare quando è necessario adottare istruzioni di sicurezza, l’autorità nazionale di vigilanza deve considerare l’opportunità di impartire istruzioni agli organismi notificati competenti per il rilascio delle dichiarazioni CE affinché conducano specifiche indagini in merito a detto sistema tecnico.
(9) Le autorità nazionali di vigilanza devono disporre di un periodo sufficiente per prepararsi alla sorveglianza della sicurezza delle modifiche, in particolare per quanto riguarda l’individuazione degli obiettivi e delle norme. Tale individuazione deve poggiare su specifiche comunitarie e altro materiale orientativo pertinente.
(10) La presentazione delle relazioni annuali sulla sorveglianza della sicurezza da parte delle autorità nazionali di vigilanza deve contribuire a garantire la trasparenza e la controllabilità della sorveglianza della sicurezza. Le relazioni devono essere trasmesse allo Stato membro che ha designato o istituito l’autorità redigente. Le relazioni devono altresì essere utilizzate nel contesto della cooperazione regionale e del periodico monitoraggio della sorveglianza della sicurezza a livello internazionale. Le azioni da notificare devono includere informazioni pertinenti riguardanti il controllo delle prestazioni in materia di sicurezza, il rispetto delle norme di sicurezza applicabili dalle organizzazioni che sono oggetto di sorveglianza, il programma dei controlli regolamentari di sicurezza, l’esame delle dimostrazioni di sicurezza, le modifiche dei sistemi funzionali attuate dalle organizzazioni conformemente alle procedure accettate dall’autorità e le istruzioni di sicurezza emanate dall’autorità di vigilanza nazionale.
(11) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 550/2004, le autorità nazionali di vigilanza adottano le opportune disposizioni per istituire una stretta cooperazione reciproca, al fine di garantire una vigilanza adeguata dei prestatori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi nello spazio aereo di responsabilità di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il certificato. Segnatamente, le autorità scambiano le informazioni rilevanti sulla sorveglianza della sicurezza delle organizzazioni.
(12) Il regolamento (CE) n. 2096/2005 deve conseguentemente essere modificato, al fine di garantire l’applicazione coerente delle disposizioni relative al cielo unico europeo.
(13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce una funzione di sorveglianza della sicurezza concernente i servizi di navigazione aerea, la gestione dei flussi del traffico aereo (air traffic flow management — ATFM) e la gestione dello spazio aereo (air space management — ASM) per il traffico aereo generale, individuando e adottando le pertinenti disposizioni obbligatorie di cui alle norme di sicurezza di Eurocontrol (ESARR 1) applicabili alla sorveglianza della sicurezza della gestione del traffico aereo, nonché all’ATFM e all’ASM, pubblicate il 5 novembre 2004.

2. Il presente regolamento si applica alle attività delle autorità nazionali di vigilanza e delle organizzazioni riconosciute che agiscono per loro conto, con riferimento alla sorveglianza della sicurezza dei servizi di navigazione aerea, all’ATFM e all’ASM.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 549/2004.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1) «misura correttiva»: è una misura volta a eliminare la causa della mancata conformità riscontrata;
2) «sistema funzionale»: è la combinazione di sistemi, procedure e risorse umane organizzate finalizzata all’assolvimento di una funzione nel contesto della gestione del traffico aereo;
3) «organizzazione»: è il prestatore di servizi di navigazione aerea, o l’organismo che provvede alla gestione del flusso di traffico aereo o alla gestione dello spazio aereo;
4) «processo»: è la serie di attività correlate o interagenti attraverso la quale i fattori in ingresso (input) sono trasformati in elementi in uscita (output);
5) «dimostrazione di sicurezza»: è la dimostrazione e la prova che una modifica proposta del sistema funzionale può essere attuata nel contesto degli obiettivi o delle norme stabiliti dal quadro normativo vigente, in modo compatibile con le norme di sicurezza;
6) «istruzione di sicurezza»: è un documento rilasciato o adottato da un’autorità di vigilanza nazionale, che impone l’adozione di misure da eseguire su un sistema funzionale al fine di ripristinare la sicurezza, quando sia comprovato che in caso contrario la sicurezza aerea potrebbe risultarne compromessa;
7) «obiettivo di sicurezza»: è la dichiarazione qualitativa e quantitativa che definisce la frequenza o probabilità massima di eventi pericolosi;
8) «controllo regolamentare di sicurezza»: è l’esame sistematico e indipendente condotto da un’autorità di vigilanza nazionale, o per conto di tale autorità, al fine di accertare che tutte le misure connesse con la sicurezza, con riferimento ai processi e ai relativi risultati, a prodotti o a servizi, o alcune di esse sono conformi alle disposizioni in materia di sicurezza, sono attuate in modo efficace e sono idonee a raggiungere i risultati previsti;
9) «norme di sicurezza»: sono le norme stabilite dalla regolamentazione comunitaria o dalla normativa nazionale e applicabili alla fornitura di servizi di navigazione aerea o all’esercizio delle funzioni ATFM e ASM, con riferimento alla competenza tecnica e operativa e all’idoneità a
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT