Commission Regulation (EC) No 689/2002 of 22 April 2002 amending, for the fifth time, Council Regulation (EC) No 1705/98 concerning the interruption of certain economic relations with Angola in order to induce the "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) to fulfil its obligations in the peace process, and repealing Regulation (EC) No 2229/97

Published date23 April 2002
Subject MatterExternal relations,Common foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 106, 23 April 2002
EUR-Lex - 32002R0689 - IT

Regolamento (CE) n. 689/2002 della Commissione, del 22 aprile 2002, che modifica, per la quinta volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'"Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola" (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 23/04/2002 pag. 0008 - 0008


Regolamento (CE) n. 689/2002 della Commissione

del 22 aprile 2002

che modifica, per la quinta volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'"Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola" (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio, del 28 luglio 1998, relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'"Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola" (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 271/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1705/98 autorizza la Commissione a modificare gli allegati del regolamento sulla base delle decisioni adottate dalle autorità competenti delle Nazioni Unite o dal governo di unità e riconciliazione nazionale dell'Angola o, nel caso dell'allegato VIII, sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite dagli Stati membri.

(2) L'allegato VII del regolamento (CE) n. 1705/98 elenca i nomi delle persone nei confronti delle quali detto regolamento prevede il congelamento dei fondi. Il 6 marzo 2002 il comitato per le sanzioni contro l'Angola ha deciso di modificare l'elenco delle persone e degli enti soggetti al congelamento dei fondi e di rettificare di conseguenza l'allegato VII modificato del regolamento (CE) n. 1705/98.

(3) L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1705/98 elenca i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali competenti. Dal momento che il governo della Germania ha informato la...

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