Commission Regulation (EC) No 669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and amending Decision 2006/504/EC (Text with EEA relevance)

Published date14 December 2019
Subject MatterAnimal feedingstuffs,Foodstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 194, 25 July 2009
L_2009194IT.01001101.xml
25.7.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194/11

REGOLAMENTO (CE) N. 669/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5 e l’articolo 63, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce un quadro armonizzato di regole generali per l’organizzazione di controlli ufficiali a livello comunitario, tra cui i controlli ufficiali sull’introduzione dei mangimi e degli alimenti provenienti da paesi terzi. Esso stabilisce inoltre la compilazione di un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata nei territori di cui all’allegato I («l’elenco»). Tale livello accresciuto di controlli dovrebbe consentire da un lato di contenere in modo più efficace il rischio noto o emergente e dall’altro di raccogliere dati accurati relativi al monitoraggio riguardanti la presenza o la prevalenza di risultati sfavorevoli derivanti dalle analisi di laboratorio.
(2) Nella redazione dell’elenco è necessario prendere in considerazione determinati criteri che consentirebbero di identificare un rischio esistente o emergente legato a uno specifico mangime o alimento di origine non animale.
(3) In attesa dell’adozione di una metodologia standardizzata e di criteri per la redazione dell’elenco, ai fini della stesura e dell’aggiornamento dell’elenco è necessario considerare i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, le relazioni dell’Ufficio alimentare e veterinario, le relazioni ricevute dai paesi terzi, gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare nonché le valutazioni scientifiche.
(4) Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che gli Stati membri, al fine di organizzare il livello accresciuto di controlli, devono designare particolari punti di entrata che abbiano accesso alle appropriate strutture di controllo per i vari tipi di mangimi e alimenti. Di conseguenza, conviene fissare nel presente regolamento i requisiti minimi per i punti di entrata designati al fine di garantire un grado di uniformità nell’efficacia dei controlli.
(5) Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che gli Stati membri, al fine di organizzare il livello accresciuto di controlli, devono richiedere agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili delle partite di notificare anticipatamente l’arrivo e la natura di tali partite. Di conseguenza, al fine di garantire un approccio uniforme in tutta la Comunità, conviene stabilire un modello di documento comune di entrata (DCE) per le importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale contemplate nel presente regolamento. Il DCE deve essere messo a disposizione delle autorità doganali al momento della dichiarazione delle partite per l’immissione in libera pratica.
(6) Inoltre, al fine di garantire una certa uniformità all’interno della Comunità nell’ambito del livello accresciuto di controlli ufficiali, è opportuno stabilire nel presente regolamento che tali controlli devono comprendere controlli documentari, controlli d’identità e controlli fisici.
(7) Per organizzare il livello accresciuto di controlli ufficiali devono essere messe a disposizione adeguate risorse finanziarie. È opportuno pertanto che gli Stati membri riscuotano le tasse necessarie a coprire i costi sostenuti per tali controlli. Il calcolo di tali tasse deve essere effettuato conformemente ai criteri stabiliti nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.
(8) La decisione 2005/402/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, recante misure di emergenza relative al peperoncino, ai prodotti derivati dal peperoncino, alla curcuma e all’olio di palma (3) stabilisce che tutte le partite di tali prodotti devono essere accompagnate da un rapporto d’analisi attestante che il prodotto non contiene nessuna delle sostanze chimiche seguenti: Sudan I (numero CAS 842-07-9), Sudan II (numero CAS 3118-97-6), Sudan III (numero CAS 85-86-9), Sudan IV (numero CAS 85-83-6). Dall’adozione di tali provvedimenti, la frequenza delle notifiche al RASFF è diminuita, il che indica un miglioramento significativo della situazione per quanto concerne la presenza di coloranti Sudan nei prodotti in questione. È pertanto opportuno eliminare l’obbligo di fornire il rapporto d’analisi per ogni partita di prodotti importati, di cui alla decisione 2005/402/CE, e stabilire invece un livello accresciuto e uniforme di controlli da effettuare sulle partite ai punti di entrata nella Comunità. La decisione 2005/402/CE deve pertanto essere abrogata.
(9) La decisione 2006/504/CE della Commissione, del 12 luglio 2006, che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti (4) stabilisce l’aumento della frequenza dei controlli (50 % di tutte le partite) da effettuare per individuare la presenza di aflatossine nelle arachidi originarie del Brasile. Dall’adozione di tali provvedimenti, la frequenza delle notifiche al RASFF relative alla presenza di aflatossine nelle arachidi originarie del Brasile è diminuita. È pertanto opportuno interrompere i provvedimenti di cui alla decisione 2006/504/CE riguardo a tali merci, che dovrebbero invece essere soggette ad un uniforme e accresciuto livello di controlli al punto di entrata nella Comunità. La decisione 2006/504/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(10) L’applicazione dei requisiti minimi concernenti i punti di entrata designati può presentare difficoltà pratiche agli Stati membri. Il presente regolamento deve pertanto disporre l’istituzione di un periodo di transizione durante il quale tali requisiti possono essere applicati progressivamente. Di conseguenza, durante il periodo di transizione le autorità competenti negli Stati membri devono essere autorizzate ad effettuare i controlli d’identità e i controlli fisici necessari in punti di controllo diversi da quelli designati come punti di entrata. In tali casi, i punti di controllo devono soddisfare i requisiti minimi per i punti di entrata designati stabiliti nel presente regolamento.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 applicabili, nei punti di entrata nei territori di cui all’allegato I di detto regolamento, alle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Aggiornamenti dell’allegato I

Al fine di redigere e modificare regolarmente l’elenco di cui all’allegato I, è necessario prendere in considerazione almeno le seguenti fonti di informazioni:

a) i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il RASFF;
b) le relazioni e le informazioni risultanti dalle attività dell’Ufficio alimentare e veterinario;
c) le relazioni e le informazioni ricevute dai paesi terzi;
d) gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare;
e) le valutazioni scientifiche, ove appropriato.

L’elenco di cui all’allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) «documento comune di entrata (DCE)», il documento, il cui modello è riportato nell’allegato II, che deve essere completato dall’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante, come stabilito all’articolo 6, nonché dall’autorità competente che conferma il completamento dei controlli ufficiali;
b) «punto di entrata designato (PED)», il punto di entrata, indicato all’articolo 17, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CE) n. 882/2004, in uno dei territori elencati nell’allegato I di detto regolamento; nel caso di trasporto marittimo in cui le partite sono scaricate da una nave e poi caricate su un’altra per trasportarle a un porto di un altro Stato membro, quest’ultimo porto deve essere considerato il punto di entrata designato;
c) «partita», una quantità di
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