Commission Regulation (EC) No 2062/2003 of 24 November 2003 amending Council Regulation (EC) No 2368/2002 implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds

Published date25 November 2003
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 308, 25 November 2003
EUR-Lex - 32003R2062 - IT

Regolamento (CE) n. 2062/2003 della Commissione, del 24 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 25/11/2003 pag. 0007 - 0011


Regolamento (CE) n. 2062/2003 della Commissione

del 24 novembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/2003(2), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002 consente di modificare l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle autorità competenti incaricate del rilascio e della convalida dei loro certificati di cui all'allegato II.

(2) La Repubblica di Slovenia ha chiesto alla Commissione di modificare i dati relativi alla sua autorità competente.

(3) Il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley ha fornito, mediante un avviso del 7 novembre 2003, un elenco aggiornato dei partecipanti al sistema. L'aggiornamento consiste nell'inclusione del Brasile, del Ghana, della Romania e del Togo in qualità di partecipanti. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2003.

Per la Commissione

Christopher Patten

Membro della Commissione

(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

(2) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 26.

ALLEGATO

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