Commission Regulation (EC) No 2231/2001 of 16 November 2001 amending, for the second time, Council Regulation (EC) No 1705/98 concerning the interruption of certain economic relations with Angola in order to induce the "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) to fulfil its obligations in the peace process, and repealing Regulation (EC) No 2229/97

Published date17 November 2001
Subject MatterExternal relations,Common foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 301, 17 November 2001
EUR-Lex - 32001R2231 - IT

Regolamento (CE) n. 2231/2001 della Commissione, del 16 novembre 2001, che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la "Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola" (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 17/11/2001 pag. 0017 - 0022


Regolamento (CE) n. 2231/2001 della Commissione

del 16 novembre 2001

che modifica, per la seconda volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la "Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola" (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio, del 28 luglio 1998, relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la "Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola" (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97(1), modificato dal regolamento (CE) n. 753/1999 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1705/98 autorizza la Commissione a modificare gli allegati del regolamento sulla base delle decisioni adottate dalle autorità competenti delle Nazioni Unite o dal governo di unità e riconciliazione nazionale dell'Angola.

(2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1705/98 elenca i prodotti petroliferi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'allegato IV elenca i punti d'ingresso di cui all'articolo 1 e l'allegato VII, nella sua ultima versione modificata, elenca le persone nei confronti delle quali il regolamento prevede il congelamento dei fondi.

(3) Con lettera datata 11 ottobre 2001 il presidente del comitato per le sanzioni contro l'Angola ha comunicato alla Commissione la decisione del comitato di pubblicare una versione consolidata dell'elenco di persone ed entità soggette al congelamento dei fondi e che pertanto l'allegato VII doveva essere sostituito dell'elenco consolidato. Il 19 ottobre il comitato ha deciso di pubblicare una versione consolidata dell'elenco di punti d'ingresso nel territorio angolano. Di conseguenza, l'allegato IV dovrebbe essere sostituito dalla versione consolidata. Inoltre, è necessario provvedere all'aggiornamento di un codice NC nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1705/98 è modificato come segue:

- Nell'allegato I il codice NC 3823 90 10 è sostituito dal codice 3824 90 10.

- L'allegato IV è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

- L'allegato VII è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra...

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