Commission Regulation (EC) No 162/2009 of 26 February 2009 amending Annexes III and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance)

Published date27 February 2009
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 55, 27 February 2009
L_2009055IT.01001101.xml
27.2.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55/11

REGOLAMENTO (CE) N. 162/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2009

che modifica gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso prevede che ogni Stato membro attui un programma annuale di sorveglianza delle TSE basato sulla sorveglianza attiva e passiva.
(2) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (2), stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria in materia di raccolta, trasporto, magazzinaggio, manipolazione, trasformazione, uso o eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, al fine di evitare che tali sottoprodotti possano comportare rischi per la salute pubblica o degli animali.
(3) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002 definisce i metodi per l'eliminazione dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
(4) L'allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la sorveglianza dei bovini nonché le misure da applicare in seguito ai test effettuati sugli animali.
(5) Secondo tali disposizioni ogni parte del corpo di un animale sottoposto al test di accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), compresa la pelle, va conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto un risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano eliminate a norma di due dei metodi definiti dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002. Inoltre, tutte le parti del corpo di un animale sottoposto al test rapido con esito positivo o non conclusivo, compresa la pelle, sono eliminate conformemente agli stessi metodi di eliminazione.
(6) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede la possibilità di ulteriori metodi di eliminazione riconosciuti per i materiali di categoria 1 in funzione dello sviluppo delle conoscenze scientifiche. Tali metodi alternativi sono approvati e definiti nel regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione (3).
(7) Ai fini della coerenza della normativa comunitaria, è opportuno modificare l'allegato III, capitolo A, parte I, punti 6.3 e 6.4, del regolamento (CE) n. 999/2001, onde tener conto di tali ulteriori metodi di eliminazione.
(8) L'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per il campionamento e le analisi di laboratorio volte ad accertare la presenza di TSE.
(9) Secondo tali disposizioni il primo metodo diagnostico da utilizzare per la conferma di un caso clinico sospetto di BSE è basato su un esame istopatologico, metodo raccomandato in una precedente edizione del Manual for Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri) dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) (di seguito «il manuale»).
(10) Nell'ultima edizione del manuale, adottata nel maggio 2008, l'esame istopatologico non è più considerato il metodo diagnostico di riferimento per controllare gli animali che si sospetta presentino un'infezione da BSE. Secondo il manuale, a tale scopo è possibile ricorrere attualmente al metodo immunoistochimico e a quello immunochimico, compresi i test rapidi. Il laboratorio di riferimento comunitario per le TSE ritiene pertinente e scientificamente fondato applicare lo stesso metodo per il controllo degli ovini e dei caprini che si sospetta presentino un'infezione da TSE.
(11) I metodi e i protocolli da utilizzare per la sorveglianza attiva della BSE nei bovini vanno pertanto modificati per tenere conto dell'ultima edizione del manuale.
(12) L'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede un ulteriore esame dei casi positivi di scrapie negli ovini e nei caprini al fine di individuare l'eventuale presenza di BSE.
(13) Nel parere relativo alla classificazione dei casi atipici di encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) nei piccoli ruminanti (4), del 26 ottobre 2005, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare indica che i casi di scrapie atipica sono nettamente distinguibili dalla BSE. Inoltre, il laboratorio di riferimento comunitario per le TSE nei propri orientamenti (5), ritiene che se un caso di TSE è confermato come scrapie atipica non è necessario effettuare ulteriori test.
(14) I casi diagnosticati come scrapie atipica vanno pertanto esonerati dall'obbligo degli ulteriori esami di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001.
(15) L'allegato X, capitolo C, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 contiene un elenco di test diagnostici rapidi approvati per il controllo delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini.
(16) La denominazione commerciale di alcuni dei test per le TSE attualmente approvati è recentemente cambiata. A fini di trasparenza è opportuno includere tali modifiche nell'allegato X, capitolo C, punto 4.
(17) Inoltre, le società produttrici di alcuni test diagnostici rapidi non esistono più. Altre società che producono test diagnostici rapidi non hanno sottoposto all'esame del laboratorio di riferimento comunitario informazioni dettagliate sul loro sistema di qualità. Altri test diagnostici rapidi sono stati ritirati dal mercato.
(18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli elenchi dei test diagnostici rapidi approvati per il controllo delle BSE e delle TSE contenuti nell'allegato X, capitolo C, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001.
(19) Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, è opportuno modificare la formulazione del titolo dell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), al fine di garantirne la coerenza con la portata generale dell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, che riguarda le analisi di laboratorio per accertare la presenza di TSE negli ovini e nei caprini.
(20) Il regolamento (CE) n. 999/2001 va pertanto modificato di conseguenza.
(21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(3) GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27.

(4) The EFSA Journal (2005) 276, da pagina 1 a 30.

(5) http://www.defra.gov.uk/vla/science/docs/sci_tse_rl_handbookv2mar07.pdf


ALLEGATO

Gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come...

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