Commission Regulation (EC) No 907/2006 of 20 June 2006 amending Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council on detergents, in order to adapt Annexes III and VII thereto (Text with EEA relevance)

Published date01 December 2007
Subject MatterEnvironment,Industry,Technical barriers
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21.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 168/5

REGOLAMENTO (CE) N. 907/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati III e VII

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 648/2004 provvede alla libera circolazione dei detergenti sul mercato interno garantendo, al contempo, un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, fissando norme in materia di biodegradazione completa dei tensioattivi presenti nei detergenti, nonché di etichettatura degli ingredienti dei detergenti.
(2) Alcuni dei metodi figuranti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 648/2004, ad esempio il metodo di riferimento ISO 14593, possono essere adatti per testare le sostanze scarsamente solubili in acqua purché sia garantita la dispersione adeguata della sostanza analizzata. La norma ISO 10634 fornisce informazioni più dettagliate sulle prove relative alle sostanze scarsamente solubili in acqua. Occorre, tuttavia, aggiungere un metodo di prova supplementare da utilizzare per i tensioattivi scarsamente solubili in acqua. Il nuovo metodo di prova proposto è la norma ISO 10708:1997 «Qualità dell'acqua — Valutazione della biodegradabilità aerobica completa dei composti organici in mezzo acquoso». Il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) ha concluso che la norma ISO 10708 è equiparata ai metodi di prova già figuranti nell'allegato III del regolamento e si è detto favorevole al suo utilizzo.
(3) Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute, il grande pubblico deve poter accedere più facilmente alle informazioni relative alla composizione dei detergenti. Sull'imballaggio del detergente va pertanto indicato l'indirizzo di un sito web in cui sia facilmente reperibile l'elenco degli ingredienti di cui alla sezione D dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 648/2004.
(4) È obbligatorio dichiarare le fragranze allergizzanti qualora aggiunte sotto forma di sostanze pure. Tuttavia, tale obbligo non è previsto se tali fragranze sono aggiunte in quanto sostanze costituenti di ingredienti complessi quali oli essenziali o profumi. Al fine di migliorare la trasparenza per il consumatore vanno dichiarate tutte le fragranze allergizzanti contenute nei detergenti a prescindere dal modo in cui esse sono state aggiunte.
(5) L'elenco degli ingredienti destinato al pubblico in generale che figura nella sezione D dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 648/2004 impone il ricorso ad una nomenclatura scientifica specializzata, suscettibile più di confondere che di aiutare il grande pubblico. Inoltre, le informazioni messe a disposizione del pubblico non sempre corrispondono a quelle ad uso del personale medico figuranti nella sezione C dello stesso allegato. Occorre facilitare la comprensione delle informazioni sugli ingredienti destinate al grande pubblico utilizzando la nomenclatura INCI, già in uso per gli ingredienti cosmetici; le sezioni C e D vanno pertanto rese compatibili tra loro.
(6) La definizione della nozione di «detergente» contenuta nel regolamento specifica chiaramente che le norme in materia di etichettatura si applicano a tutti i detergenti sia che essi contengano o non contengano tensioattivi. Tuttavia, la sezione D dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 648/2004 fissa norme diverse applicabili ai detergenti industriali o istituzionali che contengono tensioattivi e a quelli che non ne contengono. Tale discordanza negli obblighi di etichettatura non è di alcuna utilità e va pertanto eliminata.
(7) Gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 648/2004 vanno pertanto modificati di conseguenza. A fini di chiarezza è opportuno sostituire tali allegati.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei detergenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 648/2004 è modificato come segue:

1) l'allegato III è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento;
2) l'allegato VII è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal giorno che cade sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO III

METODI DI PROVA DELLA “BIODEGRADABILITÀ COMPLETA” (MINERALIZZAZIONE) DEI TENSIOATTIVI CONTENUTI NEI DETERGENTI

A. Il metodo di riferimento utilizzato per le prove di laboratorio sulla biodegradabilità completa dei tensioattivi nel presente regolamento si basa sulla norma ISO Standard 14593:1999 (CO2 headspace test). La biodegradabilità dei tensioattivi nei detergenti si considera soddisfacente se il livello di biodegradabilità (mineralizzazione), misurato in base ad una delle prove seguenti (1), è almeno del 60 % entro un termine di ventotto giorni:
1) ISO Standard 14593:1999. Qualità dell'acqua — Valutazione della biodegradabilità completa dei composti organici in mezzo acquoso — Metodo dell'analisi del carbonio inorganico in recipiente chiuso (CO2 headspace test). Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica. (Metodo di riferimento);
2) metodo della direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4.C [evoluzione del biossido di carbonio (CO2): metodo di Sturm modificato]. Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica;
3) metodo della direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4.E (metodo della bottiglia chiusa). Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica;
4) metodo della direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4.D (respirometria manometrica). Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica;
5) metodo della direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4.F (MITI, ministero del Commercio internazionale e dell'industria, Giappone). Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica;
6) ISO 10708:1997. Qualità dell’acqua — Valutazione
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