Commission Regulation (EC) No 308/2004 of 20 February 2004 redistributing unused portions of the 2003 quantitative quotas for certain products originating in the People's Republic of China

Published date21 February 2004
Subject MatterCommercial policy,Quotas - third countries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 52, 21 February 2004
EUR-Lex - 32004R0308 - IT 32004R0308

Regolamento (CE) n. 308/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 21/02/2004 pag. 0037 - 0044


Regolamento (CE) n. 308/2004 della Commissione

del 20 febbraio 2004

relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, e gli articoli 14 e 24,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi(2), ha instaurato contingenti quantitativi annui nei confronti di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui all'allegato I del medesimo regolamento. A tali contingenti sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94.

(2) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94(3), che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento.

(3) In conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 520/94, le autorità competenti degli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi dei contingenti applicabili nel 2003, attribuiti, ma non utilizzati.

(4) Non è stato possibile ridistribuire tali quantitativi non utilizzati entro termini che ne consentissero l'utilizzo prima della fine dell'anno contingentale 2003.

(5) In seguito all'esame dei dati comunicati per ognuno dei prodotti di cui trattasi, si è ritenuto opportuno ridistribuire nel 2004 i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno contingentale 2003, a concorrenza dei quantitativi indicati nell'allegato I del presente regolamento.

(6) Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, si è ritenuto opportuno adottare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali. Secondo detto metodo, le frazioni di contingente sono divise in due parti, una riservata agli importatori tradizionali e l'altra agli altri richiedenti.

(7) Questo metodo risulta il più adatto a garantire agli importatori comunitari interessati la continuità delle attività commerciali e ad evitare perturbazioni delle correnti commerciali.

(8) È opportuno che i quantitativi ridistribuiti in base al presente regolamento siano suddivisi secondo gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione dei contingenti del 2003.

(9) È necessario semplificare le formalità che devono essere espletate dagli importatori tradizionali già titolari di licenze d'importazione rilasciate al momento della ripartizione dei contingenti comunitari del 2004. Le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per quanto concerne le importazioni realizzate nel 1998 o nel 1999 per ciascuno degli importatori tradizionali. È pertanto sufficiente che tali importatori presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente.

(10) Quanto alla ripartizione della parte del contingente riservata agli importatori...

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