Commission Regulation (EC) No 516/2008 of 10 June 2008 amending Regulations (EC) No 1200/2005, (EC) No 184/2007, (EC) No 243/2007, (EC) No 1142/2007, (EC) No 1380/2007 and (EC) No 165/2008 as regards the terms of the authorisation of certain additives for use in animal nutrition (Text with EEA relevance)

Published date11 June 2008
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 151, 11 June 2008
L_2008151IT.01000301.xml
11.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151/3

REGOLAMENTO (CE) N. 516/2008 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2008

che modifica i regolamenti (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 184/2007, (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 165/2008 relativamente ai termini dell'autorizzazione di alcuni additivi destinati all'alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La BASF Aktiengesellschaft ha presentato una domanda conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 proponendo di cambiare il nome del detentore dell'autorizzazione per quanto riguarda i regolamenti della Commissione (CE) n. 1200/2005 (2), (CE) n. 184/2007 (3), (CE) n. 243/2007 (4), (CE) n. 1142/2007 (5), (CE) n. 1380/2007 (6) e (CE) n. 165/2008 (7).
(2) I regolamenti in questione autorizzano l'uso di alcuni additivi. L'autorizzazione e vincolata al detentore della stessa. In tutti i casi il detentore dell'autorizzazione è la BASF Aktiengesellschaft.
(3) Il richiedente sostiene che la BASF Aktiengesellschaft è diventata la BASF SE a decorrere dal 14 gennaio 2008, che la BASF SE è la stessa azienda e che al momento essa detiene i diritti alla commercializzazione degli additivi in questione. Il richiedente ha presentato documentazione adeguata a sostegno di quanto afferma.
(4) La modifica proposta per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione è di natura prettamente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
(5) Per permettere al richiedente di sfruttare i suoi diritti di proprietà con la denominazione BASF SE a decorrere dal 14 gennaio 2008, è necessario modificare le condizioni di autorizzazione a partire da tale data.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 184/2007, (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 165/2008.
(7) È opportuno prevedere un periodo di
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