Commission Regulation (EC) No 537/2009 of 19 June 2009 amending Regulation (EC) No 1235/2008, as regards the list of third countries from which certain agricultural products obtained by organic production must originate to be marketed within the Community (Text with EEA relevance)

Published date20 June 2009
Subject MatterFoodstuffs,Agriculture and Fisheries,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 159, 20 June 2009
L_2009159IT.01000601.xml
20.6.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159/6

REGOLAMENTO (CE) N. 537/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008, con riguardo all’elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all’interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In conformità del regolamento (CE) n. 834/2007, l’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (2) ha stabilito un elenco di paesi terzi i cui sistemi di produzione e misure di controllo dei prodotti biologici sono riconosciuti equivalenti. In considerazione delle nuove domande e delle informazioni che la Commissione ha ricevuto dai paesi terzi a decorrere dall’ultima pubblicazione dell’elenco, è necessario valutare l’opportunità di aggiungere o inserire nell’elenco alcune modifiche.
(2) Le autorità dell’Australia e del Costa Rica hanno chiesto alla Commissione di includere nell’elenco un nuovo organismo di controllo e di certificazione. Le autorità di tali paesi hanno fornito alla Commissione tutte le garanzie necessarie in merito al rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 da parte dei nuovi organismi di controllo e di certificazione.
(3) Il periodo d’inclusione dell’India nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 scade il 30 giugno 2009. Al fine di evitare interruzioni degli scambi, occorre prorogare per un ulteriore periodo di tempo l’inclusione dell’India in tale elenco. Le autorità indiane hanno chiesto alla Commissione di inserire nell’elenco quattro nuovi organismi di controllo e di certificazione. Dette autorità hanno fornito alla Commissione tutte le garanzie necessarie in merito al rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 da parte dei nuovi organismi di controllo e di certificazione. Le autorità indiane hanno informato la Commissione che un organismo di controllo e di certificazione ha cambiato nome.
(4) Le autorità di Israele hanno informato la Commissione che un organismo di controllo e di certificazione ha cambiato nome.
(5) Alcuni prodotti agricoli importati dalla Tunisia sono attualmente commercializzati nella Comunità in forza delle disposizioni transitorie previste all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008. La Tunisia ha presentato alla Commissione una richiesta di inclusione nell’elenco di cui all’allegato III di detto regolamento. Essa ha trasmesso le informazioni necessarie a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento in esame. Sulla base dell’esame di tali informazioni e di successivi contatti con le autorità tunisine, le norme che disciplinano in Tunisia la produzione e i controlli dei prodotti agricoli risultano equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007. La Commissione ha proceduto a un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate in Tunisia, come previsto all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.
(6) Occorre
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