Commission Regulation (EC) No 924/2004 of 29 April 2004 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
Published date | 30 April 2004 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 163, 30 April 2004 |
Regolamento (CE) n. 924/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 30/04/2004 pag. 0100 - 0101
Regolamento (CE) n. 924/2004 della Commissione
del 29 aprile 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2204/2003 del Consiglio,(2) in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità, associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein, i cui fondi e risorse economiche sono congelati a norma di detto regolamento.
(2) Il 7 aprile 2004, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco che comprende Saddam Hussein e altri alti funzionari dell'ex regime iracheno, le persone ad essi legate da stretti vincoli di parentela nonché le entità possedute o controllate da essi o da persone che agiscono per loro conto o su loro istruzioni, a cui deve essere applicato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare di conseguenza detto allegato IV.
(3) È necessario prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento al fine di garantire l'efficacia delle misure in esso stabilite,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.
Per la Commissione
Christopher Patten
Membro della Commissione
(1) GU...
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