Commission Regulation (EC) No 1111/2002 of 26 June 2002 setting export refunds on products processed from fruit and vegetables other than those granted for added sugar
Published date | 27 June 2002 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 168, 27 June 2002 |
Regolamento (CE) n. 1111/2002 della Commissione, del 26 giugno 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 27/06/2002 pag. 0011 - 0013
Regolamento (CE) n. 1111/2002 della Commissione
del 26 giugno 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione(3) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1962/2001(4), ha fissato le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
(2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento, sulla base dei relativi prezzi praticati sul mercato internazionale, la differenza tra tali prezzi e i prezzi praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, se la restituzione per gli zuccheri addizionati ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non è sufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti, a questi ultimi può essere applicata la restituzione fissata conformemente all'articolo 17.
(3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché...
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