Commission Regulation (EC) No 1980/2006 of 20 December 2006 laying down transitional measures amending Regulation (EC) Νο 2076/2002 and Decisions 2001/245/EC, 2002/928/EC and 2006/797/EC as regards the continued use of certain active substances not included in Annex I to Directive 91/414/EEC by reason of the accession of Bulgaria (Text with EEA relevance)

Published date01 December 2007
Subject MatterPrinciples, objectives and tasks of the Treaties,Accession
L_2006368IT.01009601.xml
23.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 368/96

REGOLAMENTO (CE) N. 1980/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

che stabilisce misure transitorie di modifica del regolamento (CE) n. 2076/2002 e delle decisioni 2001/245/CE, 2002/928/CE e 2006/797/CE per quanto riguarda il mantenimento dell'impiego di alcune sostanze attive non iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in ragione dell'adesione della Bulgaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione (1) e le decisioni della Commissione 2001/245/CE (2), 2002/928/CE (3) e 2006/797/CE (4) contengono disposizioni per la non iscrizione di alcune sostanze attive all'allegato I della direttiva 91/414/CEE e il ritiro da parte degli Stati membri di tutte le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive. Gli atti suddetti prevedono deroghe intese a consentire il mantenimento dell'impiego di alcune di queste sostanze per un periodo limitato, in attesa che siano messe a punto soluzioni alternative.
(2) La Bulgaria ha chiesto di poter introdurre misure transitorie per alcune sostanze attive, al fine di garantire una chiusura graduale della loro produzione o la presentazione di una pratica conforme al disposto della direttiva 91/414/CEE.
(3) Sono state presentate informazioni da cui risulta, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione in collaborazione con esperti degli Stati membri, la necessità di continuare a utilizzare le sostanze in causa. È pertanto giustificato, a condizioni severe volte a ridurre al minimo ogni possibile rischio, prevedere un periodo più lungo per il ritiro delle autorizzazioni esistenti nel caso degli impieghi essenziali per i quali non vi siano ancora alternative.
(4) Il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2001/245/CE, 2002/928/CE e 2006/797/CE dovrebbero essere modificati di conseguenza.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2076/2002 è modificato come segue.

1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. In deroga al paragrafo 3, per le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze elencate alla colonna A dell'allegato II, la Bulgaria può mantenere in vigore le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze per gli impieghi di cui alla colonna C fino al 30 giugno 2009, alle seguenti condizioni:
a) l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;
b) l'etichettatura di questo tipo di prodotti fitosanitari che restano in commercio è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni relative al loro uso limitato;
c) vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;
d) vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.
Entro il 31 dicembre di ogni anno la Bulgaria comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente paragrafo e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).»
2) All'articolo 3 è aggiunta la lettera c) seguente:
«c) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2009, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2009.»
3) L'allegato II è modificato come segue:
a) l'intestazione è sostituita dal testo seguente: «Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4»;
b) nella riga relativa al bensultap, alla colonna B è aggiunta la dicitura «Bulgaria», mentre alla colonna C sono aggiunte le parole «Girasole, barbabietola, patata ed erba medica»;
c) nella riga relativa alla prometrina, alla colonna B è aggiunta la dicitura «Bulgaria», mentre alla colonna C sono aggiunte le parole «Girasole, cotone e ombrellifere»;
d) nella riga relativa al terbufos, alla colonna B è aggiunta la dicitura «Bulgaria», mentre alla colonna C sono aggiunte le parole «Limitato agli utilizzatori professionali con attrezzatura di protezione adeguata. Trattamento
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