Commission Regulation (EC) No 1156/2009 of 27 November 2009 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting certain animals of susceptible species from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC (Text with EEA relevance)

Published date28 November 2009
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 313, 28 November 2009
L_2009313IT.01005901.xml
28.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313/59

REGOLAMENTO N. 1156/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita, di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio, di determinati animali di specie ricettive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (2) fissa norme per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di animali, per quanto concerne la febbre catarrale, all'interno e dalle zone soggette a restrizioni.
(2) L'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che i movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un'azienda o da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma situati in una zona soggetta a restrizioni verso un'altra azienda o centro, sono esentati dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE, purché tali animali, sperma, ovuli ed embrioni risultino conformi alle condizioni indicate in tale articolo.
(3) Inoltre, come disposizione transitoria, l'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce che fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri di destinazione possono disporre che i movimenti degli animali cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento soddisfino condizioni supplementari, sulla base di una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche dell'introduzione degli animali.
(4) La situazione generale della febbre catarrale nella Comunità è migliorata considerevolmente nel 2009. Tuttavia, il virus è ancora presente in parti della Comunità.
(5) Inoltre, l'efficacia delle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1266/2007 è influenzata da una combinazione di fattori, tra cui la specie del vettore, le condizioni climatiche e il tipo di allevamento dei ruminanti
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