Commission Regulation (EC) No 1778/2001 of 7 September 2001 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92 (Text with EEA relevance)

Published date08 September 2001
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 240, 08 September 2001
EUR-Lex - 32001R1778 - IT

Regolamento (CE) n. 1778/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 08/09/2001 pag. 0006 - 0007


Regolamento (CE) n. 1778/2001 della Commissione

del 7 settembre 2001

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Per una denominazione notificata dal governo italiano a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di detta denominazione al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola.

(2) In esito all'esame delle informazioni complementari, la Commissione ha sottoposto due volte la domanda di registrazione al parere del comitato scientifico per le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità, che in entrambi i casi ha espresso parere favorevole alla registrazione della denominazione.

(3) La materia prima utilizzata per il prodotto in causa proviene da suini che appartengono alla categoria del suino pesante italiano. Essi sono allevati nella zona di produzione e ricevono un'alimentazione particolare, basata sui cereali locali e sui sottoprodotti delle attività casearie locali. Trattandosi di una denominazione tradizionale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, bisogna far riferimento alla zona tradizionale di produzione, a prescindere dalla sua estensione. Si può pertanto affermare che la denominazione in oggetto designa un...

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