Commission Regulation (EC) No 607/2004 of 31 March 2004 providing for reallocation of import rights under Regulation (EC) No 1146/2003 and derogating from that Regulation

Published date01 April 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 97, 01 April 2004
EUR-Lex - 32004R0607 - IT

Regolamento (CE) n. 607/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, che prevede una nuova assegnazione dei diritti d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1146/2003 e che deroga al medesimo

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 01/04/2004 pag. 0042 - 0043


Regolamento (CE) n. 607/2004 della Commissione

del 31 marzo 2004

che prevede una nuova assegnazione dei diritti d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1146/2003 e che deroga al medesimo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1146/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1oluglio 2003 al 30 giugno 2004)(2), ha previsto, per il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004, l'apertura di un contingente tariffario di 50700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. Le disposizioni dell'articolo 9 del suddetto regolamento prevedono una nuova assegnazione dei quantitativi non utilizzati, tenuto conto eventualmente dell'utilizzazione effettiva dei diritti d'importazione alla fine del febbraio 2004, per quanto riguarda sia i prodotti A che i prodotti B.

(2) Un operatore ha presentato domanda di diritti d'importazione per 225 tonnellate di carne destinate alla fabbricazione di prodotti A a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1146/2003. In seguito ad un errore amministrativo commesso dall'organismo danese competente, la domanda di tale operatore, trasmessa alla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento in parola, si riferiva solo a 40 tonnellate. E' stato solo dopo la conclusione della procedura di assegnazione dei diritti d'importazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, che l'amministrazione nazionale interessata ha scoperto l'errore commesso e ne ha informato la Commissione. Per non penalizzare l'operatore che ha presentato la propria domanda correttamente occorre adottare le misure necessarie per permettere al competente organismo danese di procedere ad un'adeguata...

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