Commission Regulation (EC) No 1146/2003 of 27 June 2003 opening and providing for the administration of an import tariff quota for frozen beef intended for processing (1 July 2003 to 30 June 2004)

Published date28 June 2003
Subject MatterBeef and veal,CCT: derogations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 160, 28 June 2003
EUR-Lex - 32003R1146 - IT 32003R1146

Regolamento (CE) n. 1146/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004)

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 28/06/2003 pag. 0059 - 0065


Regolamento (CE) n. 1146/2003 della Commissione

del 27 giugno 2003

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'elenco CXL dell'Organizzazione mondiale del commercio esige che la Comunità apra un contingente tariffario annuo per l'importazione di 50700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 2003/2004 che inizia il 1o luglio 2003.

(2) L'importazione di carne bovina congelata nell'ambito del contingente tariffario è subordinata ai dazi doganali all'importazione e alle condizioni fissate nell'allegato I, parte terza, allegato 7, numero d'ordine 13, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione(4). La ripartizione del contingente tariffario tra i due regimi d'importazione summenzionati deve essere fatta tenendo conto delle esperienze passate per quanto concerne importazioni analoghe.

(3) Per evitare speculazioni, l'accesso al contingente deve essere consentito solamente a trasformatori attivi che operano in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne(5), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003(6).

(4) Le importazioni nella Comunità nell'ambito del contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999. È necessario che i titoli possano essere rilasciati dopo l'assegnazione dei diritti d'importazione in base alle domande presentate da trasformatori aventi diritto. A tal fine, ai titoli rilasciati in virtù del presente regolamento devono applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003(8), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 852/2003(10).

(5) Per evitare speculazioni, i titoli d'importazione devono essere rilasciati ai trasformatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti d'importazione. Allo stesso scopo, inoltre, all'atto della presentazione della domanda di diritti d'importazione dev'essere depositata una cauzione. La richiesta di titoli d'importazione corrispondenti ai diritti assegnati deve costituire un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli(11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999(12).

(6) Affinché i quantitativi compresi nel contingente siano utilizzati completamente, occorre fissare un termine per la presentazione delle domande di titoli d'importazione e stabilire disposizioni in merito a una nuova assegnazione dei quantitativi non coperti dalle domande di titoli presentate entro tale termine. Alla luce dell'esperienza acquisita, tale assegnazione dev'essere limitata ai trasformatori che hanno convertito in titoli d'importazione tutti i diritti d'importazione inizialmente ottenuti.

(7) L'applicazione del presente contingente tariffario richiede una rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli efficaci quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati. Occorre quindi autorizzare unicamente la trasformazione nello stabilimento indicato nel titolo d'importazione.

(8) Deve essere inoltre costituita una cauzione per garantire che le carni importate vengano utilizzate secondo le specifiche del contingente tariffario. L'importo della cauzione va fissato...

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