Commission Regulation (EC) No 1192/2008 of 17 November 2008 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code

Published date06 December 2008
Subject MatterInternal market - Principles,Customs Union,CCT: franchise
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 329, 06 December 2008
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6.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 329/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1192/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2008

che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) attualmente fissa disposizioni relative alle autorizzazioni uniche, che interessano le amministrazioni doganali di più Stati membri, soltanto in relazione ai regimi doganali economici e alla destinazione particolare.
(2) In considerazione della strategia di Lisbona, che mira a rendere l’UE l’economia più competitiva del mondo, è essenziale creare un ambiente moderno e semplificato che offra le condizioni per un effettivo mercato interno in grado di garantire l’aumento della competitività e di evitare distorsioni della concorrenza tra società di Stati membri diversi. Autorizzazioni uniche per le procedure semplificate e autorizzazioni uniche integrate consentirebbero agli operatori di centralizzare e integrare le funzioni contabili, logistiche e distributive con una conseguente riduzione dei costi amministrativi e di transazione, e comporterebbero quindi un’effettiva semplificazione. È pertanto opportuno estendere le disposizioni relative alle autorizzazioni uniche all’uso delle procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione.
(3) Di conseguenza, è opportuno che le attuali definizioni di «autorizzazione unica» relative ai regimi doganali economici e alla destinazione particolare siano unite a quelle per la procedura di dichiarazione semplificata e per la procedura di domiciliazione, in considerazione del possibile uso combinato di tali procedure.
(4) Il regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione (3) che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 ha stabilito le indicazioni minime da fornire nella procedura di dichiarazione semplificata o da iscrivere nelle scritture nella procedura di domiciliazione. È opportuno che nelle autorizzazioni uniche, le indicazioni minime da fornire nella procedura di dichiarazione semplificata siano la quantità massima di dati che può essere fornita ad un ufficio doganale di un altro Stato membro.
(5) Poiché i certificati AEO, in particolare quelli per le semplificazioni doganali, sono spesso combinati con le autorizzazioni uniche, è opportuno uniformare il più possibile le norme sulla concessione, sospensione e revoca dei due tipi di autorizzazioni, comprese le disposizioni sulle scritture che consentono l’appropriato audit della procedura.
(6) I trasportatori, gli spedizionieri e gli agenti doganali titolari di certificato AEO possono accedere più facilmente alle semplificazioni doganali, anche per l’uso della procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione. È pertanto opportuno stabilire che i rappresentanti possono ottenere un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o per la procedura di domiciliazione, purché soddisfino particolari condizioni e criteri.
(7) Occorre migliorare la procedura di domanda e di rilascio delle autorizzazioni uniche riducendo il tempo impiegato per lo scambio di informazioni e creando norme comuni al fine di evitare ritardi nel rilascio di tali autorizzazioni. Dette norme dovrebbero consentire alle autorità doganali di effettuare la sorveglianza e il controllo delle operazioni senza oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle necessità economiche connesse alle autorizzazioni uniche in questione.
(8) Le condizioni e i criteri relativi alla concessione delle autorizzazioni nazionali e delle autorizzazioni uniche per la procedura di dichiarazione semplificata e per la procedura di domiciliazione devono essere identici al fine di raggiungere l’armonizzazione nell’ambito del mercato unico.
(9) È necessario fissare norme comuni in materia di modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni per la procedura di dichiarazione semplificata e per la procedura di domiciliazione al fine di garantire una prassi comune in tutto il territorio doganale della Comunità.
(10) Per raggiungere l’obiettivo di migliorare le procedure di domanda e di rilascio, occorre introdurre un sistema elettronico di comunicazione e di banche dati per le autorizzazioni uniche, da utilizzare per lo scambio di informazioni e comunicazioni tra le autorità doganali e per informare la Commissione e gli operatori economici. Detto sistema deve essere un’estensione del sistema di informazione e comunicazione previsto per la concessione dei certificati AEO.
(11) Dopo un periodo transitorio, l’uso della procedura di dichiarazione semplificata e della procedura di domiciliazione deve essere consentito soltanto per gli operatori economici che presentano dichiarazioni doganali o notificazioni elettroniche, come previsto in un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei.
(12) Occorre precisare che una dichiarazione doganale può, con il consenso delle autorità doganali o delle autorità che intervengono nella concessione di un’autorizzazione, essere presentata a un ufficio doganale diverso da quello in cui le merci sono presentate o saranno presentate o messe a disposizione ai fini del controllo.
(13) Per quanto riguarda le formalità di transito, fino al termine in cui diventerà applicabile il regolamento (CE) n. 1875/2006 è opportuno che, quando le formalità di transito sono espletate mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati, la dichiarazione sommaria sia accettata in base al messaggio «avviso di arrivo previsto».
(14) A norma del regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato dal regolamento (CE) n. 837/2005 del Consiglio (4), che stabilisce l’obbligo di presentare le dichiarazioni di transito mediante un procedimento informatico a decorrere dal 1o luglio 2005, tutti gli operatori economici devono presentare le loro dichiarazioni di transito nel sistema di transito informatizzato doganale. Inoltre, deve essere consentito ai viaggiatori di presentare alle autorità doganali dichiarazioni di transito compilate per iscritto; in tal caso le stesse autorità sono tenute a provvedere affinché i dati delle dichiarazioni siano scambiati tra le autorità doganali mediante tecnologie dell’informazione e reti informatiche.
(15) La convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (5) è stata modificata in funzione dell’obbligo di presentare le dichiarazioni di transito comune in procedura normale mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati e le disposizioni parallele contenute nella legislazione comunitaria devono essere adattate di conseguenza.
(16) Le disposizioni di applicazione del regime di transito comunitario basate sulla presentazione di dichiarazioni di transito su carta, comprese le disposizioni relative ai documenti connessi alla dichiarazione, devono pertanto essere adattate all’obbligo di presentare le dichiarazioni di transito comunitarie in procedura normale utilizzando tecniche elettroniche di trattamento dei dati.
(17) Fatta eccezione per i viaggiatori, l’utilizzazione delle dichiarazioni su carta e dei documenti ad esse connessi deve essere limitata alla procedura di riserva, che consente agli operatori di effettuare le operazioni di transito quando il sistema di transito informatizzato doganale o l’applicazione informatica dello speditore autorizzato o quella dell’obbligato principale non funzionino, o quando non funzioni la rete tra questi ultimi e le autorità doganali.
(18) È necessario utilizzare tecniche di elaborazione dati per le operazioni TIR effettuate nel territorio doganale della Comunità, al fine di garantire uno scambio efficiente dei dati e lo stesso livello di controllo doganale esistente nell’ambito del regime del transito comunitario/comune.
(19) Le operazioni TIR nel territorio doganale della Comunità dovrebbero essere integrate nella struttura informatica introdotta dal regolamento (CE) n. 1875/2006, che prevede la presentazione elettronica delle dichiarazioni preliminari all’arrivo o all’uscita.
(20) L’utilizzo di dati elettronici dovrebbe eliminare l’esigenza di rinviare la parte appropriata del volet n. 2 del carnet TIR nell’ambito del territorio doganale della Comunità ogniqualvolta si utilizza il sistema computerizzato, riducendo così il numero di procedure di ricerca superflue. In tal modo dovrebbero migliorare anche l’efficienza e la sicurezza delle operazioni TIR, in quanto il sistema informatizzato ne accelera il controllo, con vantaggi tangibili tanto per le amministrazioni doganali che per gli operatori economici.
(21) È opportuno prevedere che il titolare del carnet TIR presenti i dati del carnet all’ufficio di partenza o di entrata utilizzando tecniche di elaborazione dati. Eventuali conseguenze giuridiche derivanti da discrepanze fra i dati elettronici del carnet e il carnet stesso dovrebbero basarsi sui dati di quest’ultimo, conformemente alla convenzione TIR. Le formalità che coinvolgono parti diverse dalle autorità doganali della Comunità dovrebbero continuare ad essere adempiute sulla base del carnet TIR, compreso l’utilizzo di quest’ultimo come prova di una garanzia internazionale.
(22) È opportuno prevedere che la dispensa dall’obbligo di presentare i dati del carnet TIR utilizzando procedimenti informatici sia concessa solo in casi
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